venerdì 15 dicembre 2017

Euro Dollaro visto alla parità per inizio 2019

Dove sarà l'euro-dollaro tra un anno? Da un punto di vista meramente statistico ci può aiutare l'interpolazione dei dati di cambio (da rilevazione settimanale) sul periodo 1999-2017. Le due linee di tendenza (rappresentate da interpolazioni polinomiali di 5° e 6° ordine) nella parte previsionale seguono direzioni opposte pur avendo un livello di attendibilità buono e pressochè uguale (R quadro intorno a 0.84). L'interpolazione di 5° grado appare però più regolare e quindi forse più attendibile. La previsione è in tal caso di un dollaro in rafforzamento con il raggiungimento della parità ad inizio 2019 (linea verde).

Le recenti scelte di politica monetaria negli USA, dove i tassi d'interesse hanno iniziato la loro risalita, ed in Europa, dove invece c'è più prudenza ad abbandonare il quantitative easing, sembrerebbero avvalorare questa tesi. Un rafforzamento dei tassi d'interesse è normale e fisiologico porti con sè un apprezzamento della divisa. Inoltre l'abbrivio dell'economia americana è nettamente più sostenuto di quello dell'economia europea.

2017 - ©DIAWONDS®        

venerdì 27 ottobre 2017

Il PIR conviene con il "fai da te" sotto l'ausilio di un consulente finanziario autonomo



Il PIR - Piano di risparmio individuale - rappresenta una nuova e recente modalità d’investimento finanziario, stabilita per legge, che nel rispetto di alcuni requisiti, vincoli e limiti permette di conseguire l’esenzione d’imposta sui frutti conseguiti (e di successione). Il principale vantaggio è quindi quello fiscale. Il PIR è destinato a persone fisiche residenti in Italia (requisito soggettivo); gli strumenti finanziari del PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni (requisito temporale); al PIR può essere destinato max 30.000€ per anno con limite complessivo di max 150.000€ (limiti all’entità dell’investimento); il PIR non può essere per più del 10% in strumenti finanziari dello stesso emittente o in liquidità (limite alla concentrazione); ogni anno, per almeno 2/3 dell’anno, il 70% almeno del PIR deve essere in strumenti finanziari di imprese italiane o europee (e SEE) con stabile organizzazione in Italia ed per 21% almeno solo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle quotate sul FTSE MIB o su indici equivalenti esteri (vincoli di investimento).
Accedere ad un PIR gestito (ad esempio da una Banca) significa immediatamente perdere il valore del vantaggio fiscale (peraltro aleatorio stante ad esempio il requisito temporale) o buona parte di esso a causa dei costi di gestione del prodotto. Farsi in Pir da soli, ovvero con l’aiuto di un consulente finanziario autonomo, può essere una valida soluzione a costi ridotti. E’ bene però tener presente che non essendo disponibili i mini-bond per gli investitori retail inevitabilmente il PIR dovrà avere un’esposizione di almeno il 21% in titoli azionari di società europee di piccola e media capitalizzazione mentre per il restante 79% potrà tranquillamente essere rappresentato da corporate bond e titoli di stato di buon rating.

martedì 3 ottobre 2017

Opinione di DIAWONDS® circa una previsione della DIRETTIVA EUROPEA 2014/65/UE (MiFID II).



L’ Art. 24, par. 7, lett. a), della MiFID II, prevede che: ”7. Quando l’impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa: a) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti i) dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o ii) da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;”
Tale previsione è stata integrata nel testo del Documento per la consultazione MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI del 28 Luglio 2017, da poco terminata, come segue: “Art. 109-bis.1 (Regole generali di comportamento) 1. (…) b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;”


Orbene, è opinione di DIAWONDS® che qualsiasi investimento in strumenti finanziari quotati è soggetto ad una componente di rischio non diversificabile ovvero il rischio sistematico (si veda al proposito anche il glossario di BorsaItaliana). Per questo motivo non può esistere alcuna gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti tale da “garantire” che gli obiettivi di investimento di un cliente possano essere opportunamente soddisfatti. Si aggiunga che l’art. 18-bis del Tuf, come modificato dal art. 2, co. 12, del d.lgs. 129/2017 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 3, co. 1, lett. b della MiFIDII, ha circoscritto la prestazione della consulenza in materia di investimenti, da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ai valori mobiliari ed alle quote di organismi di investimento collettivo; ne deriva che dalla gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato che detti soggetti possono valutare sono esclusi gli strumenti del mercato monetario come i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, cui è normalmente attribuito un livello di rischiosità estremamente contenuto se non, in taluni casi, pressoché assente. Come può quindi definirsi “congrua” (ove congruo può intendersi, come dal vocabolarioTreccani.it, “corrispondente a determinate esigenze”) una gamma di strumenti finanziari che escluda a priori gli strumenti del mercato monetario (ma non le quote di organismi di investimento collettivo che investono esclusivamente in strumenti del mercato monetario) e come si può di conseguenza “garantire" che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti? 

mercoledì 6 settembre 2017

Le Opinioni Personalizzate su Azioni e Strumenti Semplici Tornino ad Essere Libere!

Sommario

  
  1. Opinioni personalizzate su strumenti finanziari restano con la MIFIDII soggette ad autorizzazione ed a norme di comportamento ora rafforzate.

  
  1. L'Europa assimila strumenti e contenitori di strumenti finanziari.

  
  1. E' cresciuto il grado di alfabetizzazione finanziaria degli investitori che beneficiano dei progressi dell’ “information technology”.


L’Europa ha deciso nel 2004 con la direttiva MIFID (2004/39/UE) di far rientrare la consulenza in materia di investimenti (prima libera) tra i servizi d’investimento soggetti ad autorizzazione.1

Dieci anni dopo, con la MIFIDII (2014/65/UE), l’Europa mantiene soggetta ad autorizzazione la consulenza in materia di investimenti e ne rafforza le specifiche norme di comportamento.2

Ma volendo semplificare al massimo ed in gergo non tecnico, in cosa consiste la “consulenza in materia di investimenti”?

Si tratta di “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) che indirizzate ad una specifica persona diventano consigli personalizzati, come ad esempio:

“compra le Eni, tieni i BOT, vendi le Enel.” Nessuna detenzione o movimentazione di beni altrui ma solo semplici opinioni personalizzate.

In Europa per poter esprimere queste opinioni personalizzate è necessario essere autorizzati ed attenersi a scrupolose norme di comportamento.

Secondo l’Europa (MIFIDII) di base possono esprimere questo genere di consigli solo società (art.1, co.1) che devono avere almeno due persone a direzione dell’attività (art.9,co.6)3. I singoli stati membri possono però permettere, in deroga, che ad esprimere queste opinioni personalizzate siano persone o società dirette da una sola persona.

In quest’ultimo caso però non è consentito esprimere opinioni personalizzate sugli strumenti del mercato monetario come i titoli di Stato. Quindi: “compra le Eni, tieni le Telecom, vendi le Enel” ma non: “compra i BOT” o “vendi i BOT”.

Le “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) possono anche non essere indirizzate ad una specifica persona ma al pubblico; in tal caso diventano consigli non personalizzati cioè “ricerca in materia di investimenti”.

In Europa per poter esprimere queste opinioni non personalizzate non è necessario essere autorizzati ma bisogna invece attenersi a scrupolose norme di comportamento come ad esempio rendere note tutte le opinioni espresse negli ultimi dodici mesi (R.D. 958/2016/UE, art. 4, co. 1, lettera i) e questo ritengo valga anche per i “financial bloggers” percepiti dai risparmiatori come dotati di esperienza o di competenza finanziaria.

Ora, a mio modesto parere, al Legislatore europeo sono forse sfuggite due importanti considerazioni:

  
  1. sono stati assimilati strumenti finanziari e contenitori di strumenti finanziari;

  
  1. un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari con un accresciuto grado di alfabetizzazione finanziaria e grazie ai progressi tecnologici fruisce di strumenti informativi distribuiti sempre più sofisticati e facilmente accessibili.


Venendo al primo punto.

Gli strumenti finanziari sono fondamentalmente: azioni, obbligazioni, titoli di stato, derivati e quote di OICR. Gli OICR però sono in un certo senso contenitori delle precedenti quattro categorie di strumenti in cui normalmente investono; sono cioè strumenti finanziari contenitori di strumenti finanziari.

Se è vero che il numero e la complessità degli OICR è andato progressivamente crescendo lo stesso non può parimenti dirsi per le azioni ed i titoli di stato. Forse è cresciuto il numero di società quotate ma che ne sia cresciuta la complessità è assolutamente discutibile.4

Quanto al secondo punto.

Chiunque oggi voglia investire direttamente in azioni trova facilmente informazioni su Internet: bilanci ufficiali anche storici delle società, risultati periodici commentati, conference-call trascritte, presentazioni, una vastissima produzione di studi e ricerche buy-side e sell-side spesso accessibili gratuitamente, video, etc. …

Tra l’altro questi studi e ricerche sono opinioni non personalizzate che dovrebbero conformarsi alle regole di comportamento previste dall’Europa ma essendo spesso diffuse al di fuori dell’Europa ed accessibili tramite Internet sfuggono totalmente a tali previsioni.

Chi vuole investire direttamente in società quotate ha la possibilità oggi di conoscere le dimensioni di una società, chi la conduce, se sta realizzando guadagni o perdite, l’andamento del fatturato nel tempo, se paga dividendi e grazie ad applicativi per l’elaborazione di dati finanziari gratuiti e facilmente reperibili su Internet può effettuare confronti tra un elevatissimo numero di società quotate.

Inoltre il grado di alfabetizzazione degli investitori è indubbiamente cresciuto nel tempo.

Questo sempre maggior numero di investitori alfabetizzati che opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di informazioni sempre più ampia ed articolata vede, secondo la mia opinione, progressivamente diminuire e non incrementare la propria dipendenza dalle opinioni personalizzate.

E’ parimenti vero però che strumenti finanziari come le quote di OICR sono cresciuti in numero e complessità. Per questa categoria di strumenti la dipendenza degli investitori da opinioni personalizzate è probabilmente cresciuta ed un rafforzamento delle norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela ed il livello di protezione degli investitori è certamente giustificabile.

Per concludere: la formazione e l’ applicazione delle leggi finanziarie europee impiegano un tempo eccessivamente lungo per poter stare al passo con l’evoluzione del mercato e nel caso specifico del servizio di consulenza in materia di investimenti sarebbe stato opportuno rendere con la MIFIDII tale servizio libero (non soggetto ad autorizzazione) limitatamente a determinati strumenti finanziari come le azioni, le obbligazioni non strutturate ed i titoli di stato.

Se è giusto ed utile che i rapporti tra individui siano regolati, una eccessiva regolamentazione riduce l’efficienza ed in ultima analisi distrugge valore.

1 Al terzo considerando della MIFID si legge infatti: “Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un'autorizzazione.”

2 Al settantesimo considerando della MIFIDII si legge infatti: “Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione affinché gli investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. Quando la direttiva 2004/39/CE è stata adottata, la crescente dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate ha reso necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche norme di comportamento. A motivo dell’importanza sempre considerevole delle raccomandazioni personalizzate per i clienti e della crescente complessità di servizi e strumenti è necessario rafforzare le norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori.”

3 Si noti che ciò potrebbe forse confliggere con il diritto e principio della libertà di esercitare un’attività di cui al 166° considerando della MIFIDII.

4 Il motivo per cui l’investitore in società quotate (ovvero in azioni) debba godere di un elevato livello di protezione e, con la MIFID II, se ne debba accrescere la tutela meriterebbe approfondimenti. Tra l’altro è opportuno ricordare che ai sensi della nostra Costituzione (art.47, secondo paragrafo) la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare all’ investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese non solo indiretto (quale potrebbe essere quello attraverso OICR) ma anche diretto.


LE OPINIONI ESPRESSE DA DIAWONDS®: SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTO; SONO FORNITE SOLO PER INFORMAZIONE GENERALE SENZA GARANZIA ALCUNA; NON RAPPRESENTANO IN ALCUN MODO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O SERVIZI O ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO O SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO; NON COSTITUISCONO RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE E NON TENGONO IN CONTO DEI PARTICOLARI OBIETTIVI D'INVESTIMENTO, SITUAZIONI FINANZIARIE O BISOGNI DI QUALSIASI PARTICOLARE PERSONA; NON RAPPRESENTANO CONSULENZA LEGALE, FISCALE, ASSICURATIVA O FINANZIARIA; NON DEVONO COSTITUIRE LA BASE PER DECISIONI D'INVESTIMENTO MA QUALSIASI DECISIONE D'INVESTIMENTO DEVE BASARSI ESCLUSIVAMENTE SU ESISTENTI INFORMAZIONI PUBBLICHE E NON SU DETTE OPINIONI. IN NESSUN CASO DIAWONDS®  POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIVOGLIA GENERE DERIVANTI DALL'USO DA PARTE DI CHICCHESSIA DELLE INFORMAZIONI DALLO STESSO PRODOTTE E PUBBLICATE. DIAWONDS® È UN MARCHIO REGISTRATO IN EUROPA. MATERIALE SOGGETTO A COPYRIGHT. NON RIPRODUCIBILE SENZA IL CONSENSO 

giovedì 31 agosto 2017

Offerta fuori sede: nuovi attori

Il 26 agosto scorso è entrato in vigore il D.lgs. 129/2017 che con l’art.2, comma 29, modifica il D.lgs. 58/1998 (TUF) con l’introduzione dell’art. 30-bis che recita: «Art. 30-bis (Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria). - 1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi.(…)»

La disposizione dovrebbe applicarsi dalla data di avvio dell’operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e del relativo Organismo di vigilanza e tenuta.

Con la disposizione in parola viene estesa l’offerta fuori sede ovvero la possibilità di operare fuori sede ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria.

La disposizione è stata oggetto di critiche sul presupposto che per la natura stessa dell’attività del consulente difficilmente si verifica la presenza stabile del consulente finanziario autonomo  (e delle società di consulenza finanziaria) in un determinato luogo con pregiudizio ad un efficiente esercizio delle funzioni di vigilanza.

Invero il consulente finanziario autonomo dovendo seguire costantemente l’evoluzione dei mercati finanziari ed essendo impegnato nella selezione, analisi e valutazione di valori mobiliari e/o quote di OICR da raccomandare nell’ambito del proprio servizio, nonché nella trasmissione delle raccomandazioni alla clientela, trascorre la maggior parte del tempo nel proprio ufficio.

Nella disposizione vengono utilizzate le parole “promuovere” e “prestare”. Non viene utilizzata la parola “collocare” che compare invece nella definizione di “offerta fuori sede” di cui all’art 30. del TUF dove si parla tra l’altro di “promozione” e “collocamento” presso il pubblico di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

Questo probabilmente perché  la parola “collocamento” è da intendersi riferita all’attività distributiva di strumenti finanziari presso il pubblico (attività che non viene svolta dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria) e non come l’atto di sottoscrizione del contratto da parte del cliente.

Le opinioni espresse da DIAWONDS®: sono soggette a cambiamento; sono fornite solo per informazione generale senza garanzia alcuna; non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento o sollecitazione all'investimento; non costituiscono raccomandazioni personalizzate e non tengono in conto dei particolari obiettivi d'investimento, situazioni finanziarie o bisogni di qualsiasi particolare persona; non rappresentano consulenza legale, fiscale, assicurativa o finanziaria; non devono costituire la base per decisioni d'investimento ma qualsiasi decisione d'investimento deve basarsi esclusivamente su esistenti informazioni pubbliche e non su dette opinioni. In nessun caso DIAWONDS®  potrà essere ritenuto responsabile di danni di qualsivoglia genere derivanti dall'uso da parte di chicchessia delle informazioni dallo stesso prodotte e pubblicate. DIAWONDS® è un marchio registrato.

martedì 18 luglio 2017

E' lecito in Italia emettere una Cryptocurrency?


La Banca d'Italia nel suo documento del 30 Gennaio 2015 dal titolo "Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali ”" scrive tra l'altro:

"In Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. Si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)."

Le attività di emissione di valuta virtuale quindi potrebbero concretizzare la violazione di disposizioni penalmente sanzionate. 

Ci si domanda allora: ma i cosiddetti "miners" (su cui si fonda l'esistenza stessa delle blockchain che stanno a fondamento di tutte le cryptocurrency) non si chiamano così proprio perché contribuiscono all'emissione di crypto valute come ad esempio i Bitcoin?

Un paese cresce quando ci sono regole chiare e condivise. 

martedì 11 luglio 2017

art. 3, paragrafo 2°, Costituzione Italiana

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

mercoledì 29 marzo 2017

I PIR, piani di risparmio a lungo termine, sono un diritto dei consumatori/risparmiatori non una facoltà degli intermediari.

Marco Piazza del Sole24ore lo scorso 24 marzo (pg. 46 – Norme e Tributi) ha tagliato corto sui PIR: “I Pir in forma di depositi a custodia, amministrazione o gestione in regime di risparmio amministrato richiedono complessi interventi informatici degli intermediari. Perciò l’industria del risparmio propone soprattutto la costituzione di due tipologie di Pir. …”.

Ma a me - dice il Cliente di DIAWONDS® - sinceramente non interessano le tipologie di Pir proposte dall’industria del risparmio: sottoscrizione di quote di OICR “Pir compliant” presso le SGR o apertura di rapporto di custodia e amministrazione in regime di risparmio amministrato presso banche, sim, fiduciarie o altri intermediari abilitati in cui inserire quote di OICR “Pir compliant”. 
Io voglio potermi costituire il mio Pir da solo, decidendo a quali investimenti qualificati (ovvero Pir compliant) destinare le mie somme. Voglio cioè scegliermi le azioni qualificate su cui investire una ad una. Per fare questo è necessaria l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato avvalendosi di un intermediario abilitato (art.1 comma 101 della Legge 232/2016). Ma se non dovessi trovare alcun intermediario abilitato disposto a ciò (perché richiede complessi interventi informatici) perderei quello che io ritengo un diritto ad un beneficio fiscale. 

Sul punto un’associazione dei consumatori si è espressa così: “… non sempre le facoltà previste dalla legge vengono ritenute commercialmente applicabili dalle banche che non hanno alcun obbligo di perfezionare prodotti di nicchia. …”.

DIAWONDS® crede invece che esista un preciso obbligo da parte degli intermediari abilitati richiamati dall’art.1 comma 101 della Legge 232/2016 di mettere i consumatori/risparmiatori in condizione di poter beneficiare di un diritto che una legge dello Stato offre loro anche quando il Pir se lo vogliono fare da soli.

mercoledì 15 marzo 2017

Assessing a possible impact of a 25bp rate hike

Based on a simplified DCF model DIAWONDS® has estimated the possible impact of a 25bp rate hike on the value of the first 73 companies by market cap., of the S&P500 index, different from financial and insurance companies, which together represent the 50% of the total market cap. of the index itself as at march 14, 2017. Here are the basic assumptions: Total free cash flows of the 73 companies: $498.9 B. WACC: 7.5% (adj. beta: 0.96; risk free: 2.6%; ERP: 6.12%; tax rate: 20.3%) Annual FCF’s growth expected for the next 10Y: 2.9% Annual FCF's growth expected beyond 10Y in perpetuity: 2.8% Total financial debt: $1,828.7 B Total cash: $938.1 B Total value of equity: $10,058.5 B Total market cap. of the 73 companies: $10,893 B Total value of equity when the WACC is increased by 25bp: $9,508 B, which means a 5.5% reduction in the total value of the 73 companies. It seems like the market does not bother about what a reduction in value means and instead it keeps going on in its rise.

Disclaimer


venerdì 17 febbraio 2017

Relativamente ai piani di risparmio a lungo termine (i cosiddetti PIR di cui all’art.1, comma 100, Legge 232/2016), al fine di evitare la decadenza dal beneficio fiscale devono essere rispettate alcune condizioni ma una di queste parrebbe impossibile.


Già il sole 24 ore (si veda articolo su Plus del 11 febbraio 2017 di F. Pezzatti) ha evidenziato come stando all’attuale testo di legge i PIR, contraddittoriamente, potrebbero essere solo azionari. Infatti il comma 101 (relativo al PIR), fa riferimento agli investimenti qualificati di cui al comma 90 che a sua volta fa riferimento al comma 89 che indica, come investimenti qualificati: a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a). Il comma 102 (sempre relativo al PIR), in relazione agli investimenti destinati al PIR, fa invece riferimento a “strumenti finanziari” qualificati la cui definizione include tra l’altro le obbligazioni, gli strumenti del mercato monetario ed i derivati. In realtà, evidenzia DIAWONDS®, supponendo che gli investimenti qualificati siano in OICR qualificati e questi vengano rimborsati prima del quinquennio (oppure nel caso di liquidazione delle imprese qualificate), il controvalore conseguito potrebbe essere investito non solo in azioni qualificate ed OICR qualificati ma anche in strumenti monetari (eccetto i titoli di stato non essendo lo Stato un'impresa), obbligazioni e/o in derivati qualificati e questo attenendosi alla lettera della norma di cui al comma 106, ultimo capoverso. Il problema è che se poi questi ultimi dovessero “scadere” nel quinquennio, decadrebbero dal beneficio fiscale non potendo essere il controvalore conseguito reinvestito dal momento che il comma 106 norma solo il caso di “rimborso” e non quello della “scadenza”.
DIAWONDS® da parte sua intende aggiungere le seguenti considerazioni.
La prima condizione (per il beneficio fiscale) di cui al comma 102 “per almeno i due terzi dell'anno” (… “le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti” …) non è applicabile agli strumenti finanziari diversi dagli OICR perché ai sensi del comma 106 gli “Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.”  (quelli che vengono rimborsati prima del quinquennio devono essere reinvestiti in investimenti qualificati entro trenta giorni ai sensi del comma 106); di conseguenza la stessa dovrebbe riferirsi agli strumenti contenuti negli OICR, ma il comma 104 prevede che sono considerati investimenti qualificati gli OICR (italiani, UE, SEE) che investono “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”, ovvero senza alcun richiamo della prima condizione di cui al comma 102. Quindi non potrà mai succedere che, per un terzo dell’anno, somme o valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine risultino non investiti negli strumenti finanziari indicati nel comma 102. Tra l’altro ai sensi del comma 107 il venir meno della condizione di cui al comma 104, ovvero “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”,  comporta la decadenza dal beneficio fiscale per lo specifico strumento finanziario.
Si aggiunge un’ulteriore considerazione.
I commi 91 (riferibile agli enti di previdenza obbligatoria) e 94 (riferibile alla previdenza complementare) che fanno riferimento, il primo attraverso il comma 88 ed il secondo attraverso il comma 92, agli investimenti qualificati di cui al comma 89  ( a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a) ) trattano, tra l’altro, i casi di “rimborso” o “scadenza” il primo dei titoli ed il secondo degli strumenti finanziari oggetto di investimento senza considerare che azioni ed OICR non possono “scadere”.
Mentre il già richiamato comma 106 non parla di “scadenza” ma solo di “rimborso”.
Per concludere, stando all’attuale testo di Legge, è opinione di DIAWONDS®: che il Legislatore abbia previsto che inizialmente i PIR siano solo azionari ma che poi possano, in determinati casi, divenire anche obbligazionari e/o monetari con una casistica particolare per gli strumenti derivati; che, pena decadenza dal beneficio fiscale, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine debbano risultare sempre investiti e non solo per almeno i due terzi dell'anno, essendo la prima condizione di cui al comma 102 condizione impossibile.
Le opinioni espresse da DIAWONDS®: sono soggette a cambiamento; sono fornite solo per informazione generale senza garanzia alcuna; non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento o sollecitazione all'investimento; non costituiscono raccomandazioni personalizzate e non tengono in conto dei particolari obiettivi d'investimento, situazioni finanziarie o bisogni di qualsiasi particolare persona; non rappresentano consulenza legale, fiscale, assicurativa o finanziaria; non devono costituire la base per decisioni d'investimento ma qualsiasi decisione d'investimento deve basarsi esclusivamente su esistenti informazioni pubbliche e non su dette opinioni. In nessun caso DIAWONDS®  potrà essere ritenuto responsabile di danni di qualsivoglia genere derivanti dall'uso da parte di chicchessia delle informazioni dallo stesso prodotte e pubblicate. DIAWONDS® è un marchio registrato.

martedì 3 gennaio 2017

Who Cares?

Era il primo settembre del 2007 quando su Plus Attualità de Il Sole 24 Ore (Ma.l.C./ pag.15) veniva pubblicato l’articolo: “Consulenti finanziari. Il futuro dei professionisti «fee only» con l'approvazione della Mifid. Un tavolo per le norme transitorie. Definirà come si potrà svolgere la professione in attesa dell'albo.”

Sono passati quasi dieci anni, sei governi (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni - in carica), la Mifid sta per essere soppiantata dalla Mifid II e le norme transitorie sono ancora transitorie, cioè sono state prorogate di semestre/anno in semestre/anno per ben dodici volte senza che i consulenti «fee only», ovvero quelli remunerati a parcella e privi di alcun legame di dipendenza, mandato o agenzia con gli intermediari finanziari abbiano ricevuto piena legittimazione.

L’albo dei promotori finanziari (ora consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) è stato recentemente ridenominato “albo unico dei consulenti finanziari” per far spazio, in apposite sezioni, alle società di consulenza finanziaria (diverse dai soggetti abilitati) ed ai consulenti finanziari autonomi (i «fee only» o consulenti finanziari buy-side) ma le sezioni di quest’ultimi ancora non sono operative e presumibilmente, io credo, non lo saranno fino al 3 luglio 2017 e forse oltre stando ai contenuti dell’ultima proroga.

Ma cosa si intende per regime transitorio? Beh semplice: prima del recepimento in Italia della Mifid ovvero prima del primo novembre 2007 tutti potevano dare liberamente consigli d’investimento a chiunque (ad esempio “compra Eni, vendi Fiat, tieni Bot e CCT” e questo senza alcun accesso ai fondi dei clienti) a prescindere da qualsiasi esperienza pregressa, professionalità, copertura assicurativa, rapporti con emittenti e intermediari etc.…

A seguito del recepimento nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 164/2007 della direttiva europea 2004/39/CE (appunto la Mifid), la consulenza in materia di investimenti è stata ricondotta fra i "servizi e attività di investimento", il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato a soggetti abilitati (gli intermediari finanziari). L’articolo 19 (Disposizioni finali e transitorie [n.d.r. appunto il regime transitorio]), comma 14, della legge 164/2007 ha previsto che detta riserva di attività non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti fino ad un termine originariamente fissato al 30 giugno 2008 e successivamente prorogato in diversi momenti alla data ultima di recepimento in Italia della Mifid II (il 3 luglio 2017) anche ai fini dell’adeguamento alla MiFIR e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Chi negli ultimi circa dieci anni si è trovato a soddisfare le condizioni stabilite dal regime transitorio ha potuto operare in qualità di consulente finanziario «fee only» apparentemente avvantaggiandosi di una situazione di privilegio in un mercato inaccessibile ad altri; di fatto ha subito gli effetti dannosi di norme incerte, del mancato riconoscimento pubblico della professione e, conseguentemente, di una domanda del servizio offerto che non ha potuto svilupparsi adeguatamente.

Si tratta di questioni che, secondo l’opinione di DIAWONDS, meriterebbero l’approfondimento da parte di enti come il Ministero del Lavoro (come per certi aspetti già avvenuto in altri paesi), dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di talune Istituzioni europee, ma DIAWONDS dubita che chi ha subito danni, anche ingenti, in questi anni troverà mai alcun giusto ristoro.


Perché? Semplicemente perché non interessa a nessuno, investitori in primis.
                               

Ecco di seguito le dodici proroghe intervenute (modifiche dell’articolo 19, comma 14, della Legge 164/2007):

03/06/2008 Il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni con L. 2 agosto 2008, n. 129 (con l'art. 4-bis).

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (con l'art. 41, comma 16-bis).

01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (con l'art. 23, comma 7).

30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, (con l'art. 1, comma 14).

29/12/2010 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, (con l'art. 1, comma 1).

29/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, (con l'art. 23, comma 1).

29/12/2012 La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla L.
24 febbraio 2012, n. 14 (con l'art. 1, comma 388).

26/06/2013 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n.150), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la proroga al 31 dicembre 2013 del termine e del regime giuridico di cui alla disposizione (indicata nella Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) dell’art.23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"”; termine quest’ultimo anticipato in sede di conversione: “le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014"” e poi scaduto senza l’intervenuto di alcuna proroga come analogamente già successo a gennaio 2009).

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"“).

30/12/2015 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47), ha disposto (con l'art. 10, comma 4) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".”)

30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) ha disposto (con l’art.13, comma 5) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".”)


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