giovedì 16 luglio 2020

la consulenza in materia di investimenti è attività e servizio d'investimento soggetto a riserva di legge


Il servizio che: costituisce raccomandazione (che implica un’opinione); si riferisce ad una o più operazioni (come comprare, vendere, tenere, sottoscrivere, riscattare, etc. …) su determinati strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, quote di OIC, etc. …); si basa sulla considerazione delle circostanze di una persona (come informazioni personali, bisogni, aspettative, profilo di rischio); non è indirizzata al pubblico indistinto e la raccomandazione è fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore, integra a tutti gli effetti l’attività e servizio d’investimento denominato “consulenza in materia di investimenti”.

Tale servizio rientra tra quelli riservati per legge, ai soggetti abilitati (di cui all’art.1, co.1, lett. r, del DL 58/1998) sostanzialmente Banche, SIM, talune imprese di investimento, SICAV, SICAF, talune GEFIA e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del T.U. bancario. La riserva di attività (di cui all’art. 18 del DL 58/1998) non pregiudica (ai sensi dell’art. 18-bis e 18-ter del DL 58/1998) la possibilità rispettivamente per le persone fisiche (consulenti finanziari autonomi) e per le società (di consulenza finanziaria) costituite in forma di S.p.a. o di S.r.l., in possesso di specifici requisiti ed iscritte in una sezione apposita dell’albo unico dei consulenti finanziari alla cui tenuta provvede apposito Organismo di vigilanza (O.C.F.), di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di O.I.C., senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

L’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti, in assenza di autorizzazione, integra la fattispecie di abusiva prestazione di servizi e attività di investimento, punita ex art. 166 del DL 58/1998 con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila (trattasi di reato di pericolo astratto; punisce l’abusivismo non perché dall'esercizio dell’attività senza autorizzazione possa derivare una danno ovvero un’offesa sostanziale e determinata, ma perché si presume che da tale fatto possa derivare un pericolo).

È opinione dello scrivente che commercialisti, avvocati, altre persone liberi professionisti diversi dai sopra-richiamati soggetti abilitati ed ove non iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari che dovessero fornire, dietro specifica remunerazione, consulenza in materia di investimenti nell'esercizio della loro tipica professione, rischino concretamente di ricadere nella sopra-richiamata fattispecie di reato.

lunedì 15 giugno 2020

I consulenti finanziari autonomi sono liberi professionisti e possono promuovere e prestare il proprio servizio anche in luogo diverso dal domicilio eletto

Leggo oggi in un articolo di Plus24(IlSole24Ore) "I consulenti finanziari che prestano offerta fuori sede sono liberi professionisti", una frase che merita chiarimenti ed approfondimenti. La mia opinione è che liberi professionisti siano i consulenti finanziari autonomi ma non i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Infatti, in base alle definizioni di treccani.it, libero professionista è "chi esercita una professione liberale [dal lat. liberalis "proprio di uomo libero"] in modo indipendente, senza rapporto di subordinazione nei confronti dello stato o di un datore di lavoro." Il TUF (DL 58/1998) chiarisce all'art. 31, co.2, che "l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.", il soggetto per cui opera (art.31,co.2-bis) e da cui riceve l'incarico (cfr. art.31, co.3). L'attività è l'offerta fuori sede (art.31, co.1) esercitata professionalmente, in qualità di agente collegato, come dipendente, agente o mandatario (art.1, co.5-septies) ovvero "la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività" (art.30, co.1). Dalla lettura di quest'ultima norma parrebbe potersi affermare che se da una parte la promozione o il collocamento di strumenti finanziari sono affidati al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, dall'altra chi presta promuove o colloca il servizio o l’attività di investimento (tra cui la consulenza in materia di investiementi) è l'intermediario finanziario (Banca, SIM, SGR, SICAV, SICAF, impresa d'investimento, etc...). Nel caso invece del consulente finanziario autonomo (che ex art. 30-bis, co.1, può promuovere e prestare il proprio servizio anche in luogo diverso dal domicilio eletto) l'attività è la prestazione del servizio o attività di investimento rappresentato dalla consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti (art.18-bis). Inoltre il consulente finanziario autonomo è tenuto a soddisfare, tra gli altri, il requisito di indipendenza di cui all'articolo 5, co.1 del DM 206/2008 e non può percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio (co.3, dello stesso articolo). I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede invece sono pagati con compensi fissi (di norma se sono dipendenti) e/o variabili (provvigioni di vendita, di gestione e mantenimento agganciate alle commissioni pagate dal cliente ed incentivi agganciati agli obiettivi commerciali del relativo intermediario finanziario).