lunedì 15 giugno 2020

I consulenti finanziari autonomi sono liberi professionisti e possono promuovere e prestare il proprio servizio anche in luogo diverso dal domicilio eletto

Leggo oggi in un articolo di Plus24(IlSole24Ore) "I consulenti finanziari che prestano offerta fuori sede sono liberi professionisti", una frase che merita chiarimenti ed approfondimenti. La mia opinione è che liberi professionisti siano i consulenti finanziari autonomi ma non i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Infatti, in base alle definizioni di treccani.it, libero professionista è "chi esercita una professione liberale [dal lat. liberalis "proprio di uomo libero"] in modo indipendente, senza rapporto di subordinazione nei confronti dello stato o di un datore di lavoro." Il TUF (DL 58/1998) chiarisce all'art. 31, co.2, che "l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.", il soggetto per cui opera (art.31,co.2-bis) e da cui riceve l'incarico (cfr. art.31, co.3). L'attività è l'offerta fuori sede (art.31, co.1) esercitata professionalmente, in qualità di agente collegato, come dipendente, agente o mandatario (art.1, co.5-septies) ovvero "la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività" (art.30, co.1). Dalla lettura di quest'ultima norma parrebbe potersi affermare che se da una parte la promozione o il collocamento di strumenti finanziari sono affidati al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, dall'altra chi presta promuove o colloca il servizio o l’attività di investimento (tra cui la consulenza in materia di investiementi) è l'intermediario finanziario (Banca, SIM, SGR, SICAV, SICAF, impresa d'investimento, etc...). Nel caso invece del consulente finanziario autonomo (che ex art. 30-bis, co.1, può promuovere e prestare il proprio servizio anche in luogo diverso dal domicilio eletto) l'attività è la prestazione del servizio o attività di investimento rappresentato dalla consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti (art.18-bis). Inoltre il consulente finanziario autonomo è tenuto a soddisfare, tra gli altri, il requisito di indipendenza di cui all'articolo 5, co.1 del DM 206/2008 e non può percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio (co.3, dello stesso articolo). I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede invece sono pagati con compensi fissi (di norma se sono dipendenti) e/o variabili (provvigioni di vendita, di gestione e mantenimento agganciate alle commissioni pagate dal cliente ed incentivi agganciati agli obiettivi commerciali del relativo intermediario finanziario).