venerdì 17 febbraio 2017

Relativamente ai piani di risparmio a lungo termine (i cosiddetti PIR di cui all’art.1, comma 100, Legge 232/2016), al fine di evitare la decadenza dal beneficio fiscale devono essere rispettate alcune condizioni ma una di queste parrebbe impossibile.


Già il sole 24 ore (si veda articolo su Plus del 11 febbraio 2017 di F. Pezzatti) ha evidenziato come stando all’attuale testo di legge i PIR, contraddittoriamente, potrebbero essere solo azionari. Infatti il comma 101 (relativo al PIR), fa riferimento agli investimenti qualificati di cui al comma 90 che a sua volta fa riferimento al comma 89 che indica, come investimenti qualificati: a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a). Il comma 102 (sempre relativo al PIR), in relazione agli investimenti destinati al PIR, fa invece riferimento a “strumenti finanziari” qualificati la cui definizione include tra l’altro le obbligazioni, gli strumenti del mercato monetario ed i derivati. In realtà, evidenzia DIAWONDS®, supponendo che gli investimenti qualificati siano in OICR qualificati e questi vengano rimborsati prima del quinquennio (oppure nel caso di liquidazione delle imprese qualificate), il controvalore conseguito potrebbe essere investito non solo in azioni qualificate ed OICR qualificati ma anche in strumenti monetari (eccetto i titoli di stato non essendo lo Stato un'impresa), obbligazioni e/o in derivati qualificati e questo attenendosi alla lettera della norma di cui al comma 106, ultimo capoverso. Il problema è che se poi questi ultimi dovessero “scadere” nel quinquennio, decadrebbero dal beneficio fiscale non potendo essere il controvalore conseguito reinvestito dal momento che il comma 106 norma solo il caso di “rimborso” e non quello della “scadenza”.
DIAWONDS® da parte sua intende aggiungere le seguenti considerazioni.
La prima condizione (per il beneficio fiscale) di cui al comma 102 “per almeno i due terzi dell'anno” (… “le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti” …) non è applicabile agli strumenti finanziari diversi dagli OICR perché ai sensi del comma 106 gli “Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.”  (quelli che vengono rimborsati prima del quinquennio devono essere reinvestiti in investimenti qualificati entro trenta giorni ai sensi del comma 106); di conseguenza la stessa dovrebbe riferirsi agli strumenti contenuti negli OICR, ma il comma 104 prevede che sono considerati investimenti qualificati gli OICR (italiani, UE, SEE) che investono “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”, ovvero senza alcun richiamo della prima condizione di cui al comma 102. Quindi non potrà mai succedere che, per un terzo dell’anno, somme o valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine risultino non investiti negli strumenti finanziari indicati nel comma 102. Tra l’altro ai sensi del comma 107 il venir meno della condizione di cui al comma 104, ovvero “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”,  comporta la decadenza dal beneficio fiscale per lo specifico strumento finanziario.
Si aggiunge un’ulteriore considerazione.
I commi 91 (riferibile agli enti di previdenza obbligatoria) e 94 (riferibile alla previdenza complementare) che fanno riferimento, il primo attraverso il comma 88 ed il secondo attraverso il comma 92, agli investimenti qualificati di cui al comma 89  ( a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a) ) trattano, tra l’altro, i casi di “rimborso” o “scadenza” il primo dei titoli ed il secondo degli strumenti finanziari oggetto di investimento senza considerare che azioni ed OICR non possono “scadere”.
Mentre il già richiamato comma 106 non parla di “scadenza” ma solo di “rimborso”.
Per concludere, stando all’attuale testo di Legge, è opinione di DIAWONDS®: che il Legislatore abbia previsto che inizialmente i PIR siano solo azionari ma che poi possano, in determinati casi, divenire anche obbligazionari e/o monetari con una casistica particolare per gli strumenti derivati; che, pena decadenza dal beneficio fiscale, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine debbano risultare sempre investiti e non solo per almeno i due terzi dell'anno, essendo la prima condizione di cui al comma 102 condizione impossibile.
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