giovedì 16 luglio 2020

la consulenza in materia di investimenti è attività e servizio d'investimento soggetto a riserva di legge


Il servizio che: costituisce raccomandazione (che implica un’opinione); si riferisce ad una o più operazioni (come comprare, vendere, tenere, sottoscrivere, riscattare, etc. …) su determinati strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, quote di OIC, etc. …); si basa sulla considerazione delle circostanze di una persona (come informazioni personali, bisogni, aspettative, profilo di rischio); non è indirizzata al pubblico indistinto e la raccomandazione è fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore, integra a tutti gli effetti l’attività e servizio d’investimento denominato “consulenza in materia di investimenti”.

Tale servizio rientra tra quelli riservati per legge, ai soggetti abilitati (di cui all’art.1, co.1, lett. r, del DL 58/1998) sostanzialmente Banche, SIM, talune imprese di investimento, SICAV, SICAF, talune GEFIA e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del T.U. bancario. La riserva di attività (di cui all’art. 18 del DL 58/1998) non pregiudica (ai sensi dell’art. 18-bis e 18-ter del DL 58/1998) la possibilità rispettivamente per le persone fisiche (consulenti finanziari autonomi) e per le società (di consulenza finanziaria) costituite in forma di S.p.a. o di S.r.l., in possesso di specifici requisiti ed iscritte in una sezione apposita dell’albo unico dei consulenti finanziari alla cui tenuta provvede apposito Organismo di vigilanza (O.C.F.), di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di O.I.C., senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

L’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti, in assenza di autorizzazione, integra la fattispecie di abusiva prestazione di servizi e attività di investimento, punita ex art. 166 del DL 58/1998 con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila (trattasi di reato di pericolo astratto; punisce l’abusivismo non perché dall'esercizio dell’attività senza autorizzazione possa derivare una danno ovvero un’offesa sostanziale e determinata, ma perché si presume che da tale fatto possa derivare un pericolo).

È opinione dello scrivente che commercialisti, avvocati, altre persone liberi professionisti diversi dai sopra-richiamati soggetti abilitati ed ove non iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari che dovessero fornire, dietro specifica remunerazione, consulenza in materia di investimenti nell'esercizio della loro tipica professione, rischino concretamente di ricadere nella sopra-richiamata fattispecie di reato.