Il 26 agosto scorso è entrato in vigore il
D.lgs. 129/2017 che con l’art.2, comma 29, modifica il D.lgs. 58/1998 (TUF) con
l’introduzione dell’art. 30-bis che recita: «Art. 30-bis (Modalità di
prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei
consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria). - 1.
I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di
investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di
consulenza finanziaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4,
possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di
investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti
finanziari autonomi.(…)»
La disposizione dovrebbe applicarsi dalla
data di avvio dell’operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e del
relativo Organismo di vigilanza e tenuta.
Con la disposizione in parola viene estesa
l’offerta fuori sede ovvero la possibilità di operare fuori sede ai consulenti
finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria.
La disposizione è stata oggetto di
critiche sul presupposto che per la natura stessa dell’attività del consulente difficilmente
si verifica la presenza stabile del consulente finanziario autonomo (e delle società di consulenza finanziaria) in
un determinato luogo con pregiudizio ad un efficiente esercizio delle funzioni
di vigilanza.
Invero il consulente finanziario autonomo
dovendo seguire costantemente l’evoluzione dei mercati finanziari ed essendo
impegnato nella selezione, analisi e valutazione di valori mobiliari e/o quote
di OICR da raccomandare nell’ambito del proprio servizio, nonché nella trasmissione
delle raccomandazioni alla clientela, trascorre la maggior parte del tempo nel
proprio ufficio.
Nella disposizione vengono utilizzate le
parole “promuovere” e “prestare”. Non viene utilizzata la parola “collocare”
che compare invece nella definizione di “offerta fuori sede” di cui all’art 30.
del TUF dove si parla tra l’altro di “promozione” e “collocamento” presso il
pubblico di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o
l'attività.
Questo probabilmente perché la parola “collocamento” è da intendersi riferita
all’attività distributiva di strumenti finanziari presso il pubblico (attività che
non viene svolta dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di
consulenza finanziaria) e non come l’atto di sottoscrizione del contratto da
parte del cliente.
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tengono in conto dei particolari obiettivi d'investimento, situazioni
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