martedì 3 ottobre 2017

Opinione di DIAWONDS® circa una previsione della DIRETTIVA EUROPEA 2014/65/UE (MiFID II).



L’ Art. 24, par. 7, lett. a), della MiFID II, prevede che: ”7. Quando l’impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa: a) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti i) dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o ii) da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;”
Tale previsione è stata integrata nel testo del Documento per la consultazione MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI del 28 Luglio 2017, da poco terminata, come segue: “Art. 109-bis.1 (Regole generali di comportamento) 1. (…) b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;”


Orbene, è opinione di DIAWONDS® che qualsiasi investimento in strumenti finanziari quotati è soggetto ad una componente di rischio non diversificabile ovvero il rischio sistematico (si veda al proposito anche il glossario di BorsaItaliana). Per questo motivo non può esistere alcuna gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti tale da “garantire” che gli obiettivi di investimento di un cliente possano essere opportunamente soddisfatti. Si aggiunga che l’art. 18-bis del Tuf, come modificato dal art. 2, co. 12, del d.lgs. 129/2017 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 3, co. 1, lett. b della MiFIDII, ha circoscritto la prestazione della consulenza in materia di investimenti, da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ai valori mobiliari ed alle quote di organismi di investimento collettivo; ne deriva che dalla gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato che detti soggetti possono valutare sono esclusi gli strumenti del mercato monetario come i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, cui è normalmente attribuito un livello di rischiosità estremamente contenuto se non, in taluni casi, pressoché assente. Come può quindi definirsi “congrua” (ove congruo può intendersi, come dal vocabolarioTreccani.it, “corrispondente a determinate esigenze”) una gamma di strumenti finanziari che escluda a priori gli strumenti del mercato monetario (ma non le quote di organismi di investimento collettivo che investono esclusivamente in strumenti del mercato monetario) e come si può di conseguenza “garantire" che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti? 

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