L’ Art. 24, par. 7, lett. a), della MiFID II, prevede che: ”7. Quando l’impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa: a) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti i) dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o ii) da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;”
Tale previsione è stata integrata
nel testo del Documento per la consultazione MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL
REGOLAMENTO INTERMEDIARI IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI del 28 Luglio 2017,
da poco terminata, come segue: “Art. 109-bis.1 (Regole generali di
comportamento) 1. (…) b) i consulenti finanziari autonomi e le società di
consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari
disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in
termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire
che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;”
Orbene, è opinione di DIAWONDS® che qualsiasi investimento in strumenti
finanziari quotati è soggetto ad una componente di rischio non diversificabile ovvero
il rischio sistematico (si veda al proposito anche il glossario di BorsaItaliana). Per questo motivo non può esistere alcuna gamma di strumenti
finanziari disponibili sul mercato sufficientemente diversificati in termini di
tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti tale da “garantire” che gli
obiettivi di investimento di un cliente possano essere opportunamente
soddisfatti. Si aggiunga che l’art. 18-bis del Tuf, come modificato dal art. 2,
co. 12, del d.lgs. 129/2017 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 3, co. 1,
lett. b della MiFIDII, ha circoscritto la prestazione della consulenza in
materia di investimenti, da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle
società di consulenza finanziaria, ai valori mobiliari ed alle quote di
organismi di investimento collettivo; ne deriva che dalla gamma di strumenti
finanziari disponibili sul mercato che detti soggetti possono valutare sono
esclusi gli strumenti del mercato monetario come i buoni del tesoro, i certificati
di deposito e le carte commerciali, cui è normalmente attribuito un livello di
rischiosità estremamente contenuto se non, in taluni casi, pressoché assente. Come
può quindi definirsi “congrua” (ove congruo può intendersi, come dal vocabolarioTreccani.it, “corrispondente a determinate esigenze”) una gamma di strumenti
finanziari che escluda a priori gli strumenti del mercato monetario (ma non le quote
di organismi di investimento collettivo che investono esclusivamente in
strumenti del mercato monetario) e come si può di conseguenza “garantire"
che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti?
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