venerdì 27 ottobre 2017
Il PIR conviene con il "fai da te" sotto l'ausilio di un consulente finanziario autonomo
Il PIR - Piano di risparmio individuale - rappresenta una nuova e recente modalità d’investimento finanziario, stabilita per legge, che nel rispetto di alcuni requisiti, vincoli e limiti permette di conseguire l’esenzione d’imposta sui frutti conseguiti (e di successione). Il principale vantaggio è quindi quello fiscale. Il PIR è destinato a persone fisiche residenti in Italia (requisito soggettivo); gli strumenti finanziari del PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni (requisito temporale); al PIR può essere destinato max 30.000€ per anno con limite complessivo di max 150.000€ (limiti all’entità dell’investimento); il PIR non può essere per più del 10% in strumenti finanziari dello stesso emittente o in liquidità (limite alla concentrazione); ogni anno, per almeno 2/3 dell’anno, il 70% almeno del PIR deve essere in strumenti finanziari di imprese italiane o europee (e SEE) con stabile organizzazione in Italia ed per 21% almeno solo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle quotate sul FTSE MIB o su indici equivalenti esteri (vincoli di investimento).
Accedere ad un PIR gestito (ad esempio da una Banca) significa immediatamente perdere il valore del vantaggio fiscale (peraltro aleatorio stante ad esempio il requisito temporale) o buona parte di esso a causa dei costi di gestione del prodotto. Farsi in Pir da soli, ovvero con l’aiuto di un consulente finanziario autonomo, può essere una valida soluzione a costi ridotti. E’ bene però tener presente che non essendo disponibili i mini-bond per gli investitori retail inevitabilmente il PIR dovrà avere un’esposizione di almeno il 21% in titoli azionari di società europee di piccola e media capitalizzazione mentre per il restante 79% potrà tranquillamente essere rappresentato da corporate bond e titoli di stato di buon rating.
martedì 3 ottobre 2017
Opinione di DIAWONDS® circa una previsione della DIRETTIVA EUROPEA 2014/65/UE (MiFID II).
L’ Art. 24, par. 7, lett. a), della MiFID II, prevede che: ”7. Quando l’impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa: a) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti i) dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o ii) da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;”
Tale previsione è stata integrata
nel testo del Documento per la consultazione MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL
REGOLAMENTO INTERMEDIARI IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI del 28 Luglio 2017,
da poco terminata, come segue: “Art. 109-bis.1 (Regole generali di
comportamento) 1. (…) b) i consulenti finanziari autonomi e le società di
consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari
disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in
termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire
che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;”
Orbene, è opinione di DIAWONDS® che qualsiasi investimento in strumenti
finanziari quotati è soggetto ad una componente di rischio non diversificabile ovvero
il rischio sistematico (si veda al proposito anche il glossario di BorsaItaliana). Per questo motivo non può esistere alcuna gamma di strumenti
finanziari disponibili sul mercato sufficientemente diversificati in termini di
tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti tale da “garantire” che gli
obiettivi di investimento di un cliente possano essere opportunamente
soddisfatti. Si aggiunga che l’art. 18-bis del Tuf, come modificato dal art. 2,
co. 12, del d.lgs. 129/2017 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 3, co. 1,
lett. b della MiFIDII, ha circoscritto la prestazione della consulenza in
materia di investimenti, da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle
società di consulenza finanziaria, ai valori mobiliari ed alle quote di
organismi di investimento collettivo; ne deriva che dalla gamma di strumenti
finanziari disponibili sul mercato che detti soggetti possono valutare sono
esclusi gli strumenti del mercato monetario come i buoni del tesoro, i certificati
di deposito e le carte commerciali, cui è normalmente attribuito un livello di
rischiosità estremamente contenuto se non, in taluni casi, pressoché assente. Come
può quindi definirsi “congrua” (ove congruo può intendersi, come dal vocabolarioTreccani.it, “corrispondente a determinate esigenze”) una gamma di strumenti
finanziari che escluda a priori gli strumenti del mercato monetario (ma non le quote
di organismi di investimento collettivo che investono esclusivamente in
strumenti del mercato monetario) e come si può di conseguenza “garantire"
che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti?
mercoledì 6 settembre 2017
Le Opinioni Personalizzate su Azioni e Strumenti Semplici Tornino ad Essere Libere!
Sommario
- Opinioni personalizzate su strumenti finanziari restano con la MIFIDII soggette ad autorizzazione ed a norme di comportamento ora rafforzate.
- L'Europa assimila strumenti e contenitori di strumenti finanziari.
- E' cresciuto il grado di alfabetizzazione finanziaria degli investitori che beneficiano dei progressi dell’ “information technology”.
L’Europa ha deciso nel 2004 con la direttiva MIFID (2004/39/UE) di far rientrare la consulenza in materia di investimenti (prima libera) tra i servizi d’investimento soggetti ad autorizzazione.1
Dieci anni dopo, con la MIFIDII (2014/65/UE), l’Europa mantiene soggetta ad autorizzazione la consulenza in materia di investimenti e ne rafforza le specifiche norme di comportamento.2
Ma volendo semplificare al massimo ed in gergo non tecnico, in cosa consiste la “consulenza in materia di investimenti”?
Si tratta di “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) che indirizzate ad una specifica persona diventano consigli personalizzati, come ad esempio:
“compra le Eni, tieni i BOT, vendi le Enel.” Nessuna detenzione o movimentazione di beni altrui ma solo semplici opinioni personalizzate.
In Europa per poter esprimere queste opinioni personalizzate è necessario essere autorizzati ed attenersi a scrupolose norme di comportamento.
Secondo l’Europa (MIFIDII) di base possono esprimere questo genere di consigli solo società (art.1, co.1) che devono avere almeno due persone a direzione dell’attività (art.9,co.6)3. I singoli stati membri possono però permettere, in deroga, che ad esprimere queste opinioni personalizzate siano persone o società dirette da una sola persona.
In quest’ultimo caso però non è consentito esprimere opinioni personalizzate sugli strumenti del mercato monetario come i titoli di Stato. Quindi: “compra le Eni, tieni le Telecom, vendi le Enel” ma non: “compra i BOT” o “vendi i BOT”.
Le “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) possono anche non essere indirizzate ad una specifica persona ma al pubblico; in tal caso diventano consigli non personalizzati cioè “ricerca in materia di investimenti”.
In Europa per poter esprimere queste opinioni non personalizzate non è necessario essere autorizzati ma bisogna invece attenersi a scrupolose norme di comportamento come ad esempio rendere note tutte le opinioni espresse negli ultimi dodici mesi (R.D. 958/2016/UE, art. 4, co. 1, lettera i) e questo ritengo valga anche per i “financial bloggers” percepiti dai risparmiatori come dotati di esperienza o di competenza finanziaria.
Ora, a mio modesto parere, al Legislatore europeo sono forse sfuggite due importanti considerazioni:
- sono stati assimilati strumenti finanziari e contenitori di strumenti finanziari;
- un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari con un accresciuto grado di alfabetizzazione finanziaria e grazie ai progressi tecnologici fruisce di strumenti informativi distribuiti sempre più sofisticati e facilmente accessibili.
Venendo al primo punto.
Gli strumenti finanziari sono fondamentalmente: azioni, obbligazioni, titoli di stato, derivati e quote di OICR. Gli OICR però sono in un certo senso contenitori delle precedenti quattro categorie di strumenti in cui normalmente investono; sono cioè strumenti finanziari contenitori di strumenti finanziari.
Se è vero che il numero e la complessità degli OICR è andato progressivamente crescendo lo stesso non può parimenti dirsi per le azioni ed i titoli di stato. Forse è cresciuto il numero di società quotate ma che ne sia cresciuta la complessità è assolutamente discutibile.4
Quanto al secondo punto.
Chiunque oggi voglia investire direttamente in azioni trova facilmente informazioni su Internet: bilanci ufficiali anche storici delle società, risultati periodici commentati, conference-call trascritte, presentazioni, una vastissima produzione di studi e ricerche buy-side e sell-side spesso accessibili gratuitamente, video, etc. …
Tra l’altro questi studi e ricerche sono opinioni non personalizzate che dovrebbero conformarsi alle regole di comportamento previste dall’Europa ma essendo spesso diffuse al di fuori dell’Europa ed accessibili tramite Internet sfuggono totalmente a tali previsioni.
Chi vuole investire direttamente in società quotate ha la possibilità oggi di conoscere le dimensioni di una società, chi la conduce, se sta realizzando guadagni o perdite, l’andamento del fatturato nel tempo, se paga dividendi e grazie ad applicativi per l’elaborazione di dati finanziari gratuiti e facilmente reperibili su Internet può effettuare confronti tra un elevatissimo numero di società quotate.
Inoltre il grado di alfabetizzazione degli investitori è indubbiamente cresciuto nel tempo.
Questo sempre maggior numero di investitori alfabetizzati che opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di informazioni sempre più ampia ed articolata vede, secondo la mia opinione, progressivamente diminuire e non incrementare la propria dipendenza dalle opinioni personalizzate.
E’ parimenti vero però che strumenti finanziari come le quote di OICR sono cresciuti in numero e complessità. Per questa categoria di strumenti la dipendenza degli investitori da opinioni personalizzate è probabilmente cresciuta ed un rafforzamento delle norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela ed il livello di protezione degli investitori è certamente giustificabile.
Per concludere: la formazione e l’ applicazione delle leggi finanziarie europee impiegano un tempo eccessivamente lungo per poter stare al passo con l’evoluzione del mercato e nel caso specifico del servizio di consulenza in materia di investimenti sarebbe stato opportuno rendere con la MIFIDII tale servizio libero (non soggetto ad autorizzazione) limitatamente a determinati strumenti finanziari come le azioni, le obbligazioni non strutturate ed i titoli di stato.
Se è giusto ed utile che i rapporti tra individui siano regolati, una eccessiva regolamentazione riduce l’efficienza ed in ultima analisi distrugge valore.
1 Al terzo considerando della MIFID si legge infatti: “Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un'autorizzazione.”
2 Al settantesimo considerando della MIFIDII si legge infatti: “Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione affinché gli investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. Quando la direttiva 2004/39/CE è stata adottata, la crescente dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate ha reso necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche norme di comportamento. A motivo dell’importanza sempre considerevole delle raccomandazioni personalizzate per i clienti e della crescente complessità di servizi e strumenti è necessario rafforzare le norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori.”
3 Si noti che ciò potrebbe forse confliggere con il diritto e principio della libertà di esercitare un’attività di cui al 166° considerando della MIFIDII.
4 Il motivo per cui l’investitore in società quotate (ovvero in azioni) debba godere di un elevato livello di protezione e, con la MIFID II, se ne debba accrescere la tutela meriterebbe approfondimenti. Tra l’altro è opportuno ricordare che ai sensi della nostra Costituzione (art.47, secondo paragrafo) la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare all’ investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese non solo indiretto (quale potrebbe essere quello attraverso OICR) ma anche diretto.
LE OPINIONI ESPRESSE DA DIAWONDS®: SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTO; SONO FORNITE SOLO PER INFORMAZIONE GENERALE SENZA GARANZIA ALCUNA; NON RAPPRESENTANO IN ALCUN MODO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O SERVIZI O ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO O SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO; NON COSTITUISCONO RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE E NON TENGONO IN CONTO DEI PARTICOLARI OBIETTIVI D'INVESTIMENTO, SITUAZIONI FINANZIARIE O BISOGNI DI QUALSIASI PARTICOLARE PERSONA; NON RAPPRESENTANO CONSULENZA LEGALE, FISCALE, ASSICURATIVA O FINANZIARIA; NON DEVONO COSTITUIRE LA BASE PER DECISIONI D'INVESTIMENTO MA QUALSIASI DECISIONE D'INVESTIMENTO DEVE BASARSI ESCLUSIVAMENTE SU ESISTENTI INFORMAZIONI PUBBLICHE E NON SU DETTE OPINIONI. IN NESSUN CASO DIAWONDS® POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIVOGLIA GENERE DERIVANTI DALL'USO DA PARTE DI CHICCHESSIA DELLE INFORMAZIONI DALLO STESSO PRODOTTE E PUBBLICATE. DIAWONDS® È UN MARCHIO REGISTRATO IN EUROPA. MATERIALE SOGGETTO A COPYRIGHT. NON RIPRODUCIBILE SENZA IL CONSENSO
giovedì 31 agosto 2017
Offerta fuori sede: nuovi attori
Il 26 agosto scorso è entrato in vigore il
D.lgs. 129/2017 che con l’art.2, comma 29, modifica il D.lgs. 58/1998 (TUF) con
l’introduzione dell’art. 30-bis che recita: «Art. 30-bis (Modalità di
prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei
consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria). - 1.
I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di
investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di
consulenza finanziaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4,
possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di
investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti
finanziari autonomi.(…)»
La disposizione dovrebbe applicarsi dalla
data di avvio dell’operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e del
relativo Organismo di vigilanza e tenuta.
Con la disposizione in parola viene estesa
l’offerta fuori sede ovvero la possibilità di operare fuori sede ai consulenti
finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria.
La disposizione è stata oggetto di
critiche sul presupposto che per la natura stessa dell’attività del consulente difficilmente
si verifica la presenza stabile del consulente finanziario autonomo (e delle società di consulenza finanziaria) in
un determinato luogo con pregiudizio ad un efficiente esercizio delle funzioni
di vigilanza.
Invero il consulente finanziario autonomo
dovendo seguire costantemente l’evoluzione dei mercati finanziari ed essendo
impegnato nella selezione, analisi e valutazione di valori mobiliari e/o quote
di OICR da raccomandare nell’ambito del proprio servizio, nonché nella trasmissione
delle raccomandazioni alla clientela, trascorre la maggior parte del tempo nel
proprio ufficio.
Nella disposizione vengono utilizzate le
parole “promuovere” e “prestare”. Non viene utilizzata la parola “collocare”
che compare invece nella definizione di “offerta fuori sede” di cui all’art 30.
del TUF dove si parla tra l’altro di “promozione” e “collocamento” presso il
pubblico di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o
l'attività.
Questo probabilmente perché la parola “collocamento” è da intendersi riferita
all’attività distributiva di strumenti finanziari presso il pubblico (attività che
non viene svolta dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di
consulenza finanziaria) e non come l’atto di sottoscrizione del contratto da
parte del cliente.
Le opinioni espresse da DIAWONDS®:
sono soggette a cambiamento; sono fornite solo per informazione generale senza
garanzia alcuna; non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita di
strumenti finanziari o servizi o attività di investimento o sollecitazione
all'investimento; non costituiscono raccomandazioni personalizzate e non
tengono in conto dei particolari obiettivi d'investimento, situazioni
finanziarie o bisogni di qualsiasi particolare persona; non rappresentano
consulenza legale, fiscale, assicurativa o finanziaria; non devono costituire
la base per decisioni d'investimento ma qualsiasi decisione d'investimento deve
basarsi esclusivamente su esistenti informazioni pubbliche e non su dette
opinioni. In nessun caso DIAWONDS® potrà essere ritenuto
responsabile di danni di qualsivoglia genere derivanti dall'uso da parte di
chicchessia delle informazioni dallo stesso prodotte e pubblicate. DIAWONDS® è un marchio registrato.
martedì 18 luglio 2017
E' lecito in Italia emettere una Cryptocurrency?
La Banca d'Italia nel suo documento del 30 Gennaio 2015 dal titolo "Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali ”" scrive tra l'altro:
"In Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. Si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)."
Le attività di emissione di valuta virtuale quindi potrebbero concretizzare la violazione di disposizioni penalmente sanzionate.
Le attività di emissione di valuta virtuale quindi potrebbero concretizzare la violazione di disposizioni penalmente sanzionate.
Ci si domanda allora: ma i cosiddetti "miners" (su cui si fonda l'esistenza stessa delle blockchain che stanno a fondamento di tutte le cryptocurrency) non si chiamano così proprio perché contribuiscono all'emissione di crypto valute come ad esempio i Bitcoin?
Un paese cresce quando ci sono regole chiare e condivise.
Un paese cresce quando ci sono regole chiare e condivise.
venerdì 14 luglio 2017
martedì 11 luglio 2017
art. 3, paragrafo 2°, Costituzione Italiana
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Iscriviti a:
Post (Atom)


