mercoledì 6 settembre 2017

Le Opinioni Personalizzate su Azioni e Strumenti Semplici Tornino ad Essere Libere!

Sommario

  
  1. Opinioni personalizzate su strumenti finanziari restano con la MIFIDII soggette ad autorizzazione ed a norme di comportamento ora rafforzate.

  
  1. L'Europa assimila strumenti e contenitori di strumenti finanziari.

  
  1. E' cresciuto il grado di alfabetizzazione finanziaria degli investitori che beneficiano dei progressi dell’ “information technology”.


L’Europa ha deciso nel 2004 con la direttiva MIFID (2004/39/UE) di far rientrare la consulenza in materia di investimenti (prima libera) tra i servizi d’investimento soggetti ad autorizzazione.1

Dieci anni dopo, con la MIFIDII (2014/65/UE), l’Europa mantiene soggetta ad autorizzazione la consulenza in materia di investimenti e ne rafforza le specifiche norme di comportamento.2

Ma volendo semplificare al massimo ed in gergo non tecnico, in cosa consiste la “consulenza in materia di investimenti”?

Si tratta di “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) che indirizzate ad una specifica persona diventano consigli personalizzati, come ad esempio:

“compra le Eni, tieni i BOT, vendi le Enel.” Nessuna detenzione o movimentazione di beni altrui ma solo semplici opinioni personalizzate.

In Europa per poter esprimere queste opinioni personalizzate è necessario essere autorizzati ed attenersi a scrupolose norme di comportamento.

Secondo l’Europa (MIFIDII) di base possono esprimere questo genere di consigli solo società (art.1, co.1) che devono avere almeno due persone a direzione dell’attività (art.9,co.6)3. I singoli stati membri possono però permettere, in deroga, che ad esprimere queste opinioni personalizzate siano persone o società dirette da una sola persona.

In quest’ultimo caso però non è consentito esprimere opinioni personalizzate sugli strumenti del mercato monetario come i titoli di Stato. Quindi: “compra le Eni, tieni le Telecom, vendi le Enel” ma non: “compra i BOT” o “vendi i BOT”.

Le “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) possono anche non essere indirizzate ad una specifica persona ma al pubblico; in tal caso diventano consigli non personalizzati cioè “ricerca in materia di investimenti”.

In Europa per poter esprimere queste opinioni non personalizzate non è necessario essere autorizzati ma bisogna invece attenersi a scrupolose norme di comportamento come ad esempio rendere note tutte le opinioni espresse negli ultimi dodici mesi (R.D. 958/2016/UE, art. 4, co. 1, lettera i) e questo ritengo valga anche per i “financial bloggers” percepiti dai risparmiatori come dotati di esperienza o di competenza finanziaria.

Ora, a mio modesto parere, al Legislatore europeo sono forse sfuggite due importanti considerazioni:

  
  1. sono stati assimilati strumenti finanziari e contenitori di strumenti finanziari;

  
  1. un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari con un accresciuto grado di alfabetizzazione finanziaria e grazie ai progressi tecnologici fruisce di strumenti informativi distribuiti sempre più sofisticati e facilmente accessibili.


Venendo al primo punto.

Gli strumenti finanziari sono fondamentalmente: azioni, obbligazioni, titoli di stato, derivati e quote di OICR. Gli OICR però sono in un certo senso contenitori delle precedenti quattro categorie di strumenti in cui normalmente investono; sono cioè strumenti finanziari contenitori di strumenti finanziari.

Se è vero che il numero e la complessità degli OICR è andato progressivamente crescendo lo stesso non può parimenti dirsi per le azioni ed i titoli di stato. Forse è cresciuto il numero di società quotate ma che ne sia cresciuta la complessità è assolutamente discutibile.4

Quanto al secondo punto.

Chiunque oggi voglia investire direttamente in azioni trova facilmente informazioni su Internet: bilanci ufficiali anche storici delle società, risultati periodici commentati, conference-call trascritte, presentazioni, una vastissima produzione di studi e ricerche buy-side e sell-side spesso accessibili gratuitamente, video, etc. …

Tra l’altro questi studi e ricerche sono opinioni non personalizzate che dovrebbero conformarsi alle regole di comportamento previste dall’Europa ma essendo spesso diffuse al di fuori dell’Europa ed accessibili tramite Internet sfuggono totalmente a tali previsioni.

Chi vuole investire direttamente in società quotate ha la possibilità oggi di conoscere le dimensioni di una società, chi la conduce, se sta realizzando guadagni o perdite, l’andamento del fatturato nel tempo, se paga dividendi e grazie ad applicativi per l’elaborazione di dati finanziari gratuiti e facilmente reperibili su Internet può effettuare confronti tra un elevatissimo numero di società quotate.

Inoltre il grado di alfabetizzazione degli investitori è indubbiamente cresciuto nel tempo.

Questo sempre maggior numero di investitori alfabetizzati che opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di informazioni sempre più ampia ed articolata vede, secondo la mia opinione, progressivamente diminuire e non incrementare la propria dipendenza dalle opinioni personalizzate.

E’ parimenti vero però che strumenti finanziari come le quote di OICR sono cresciuti in numero e complessità. Per questa categoria di strumenti la dipendenza degli investitori da opinioni personalizzate è probabilmente cresciuta ed un rafforzamento delle norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela ed il livello di protezione degli investitori è certamente giustificabile.

Per concludere: la formazione e l’ applicazione delle leggi finanziarie europee impiegano un tempo eccessivamente lungo per poter stare al passo con l’evoluzione del mercato e nel caso specifico del servizio di consulenza in materia di investimenti sarebbe stato opportuno rendere con la MIFIDII tale servizio libero (non soggetto ad autorizzazione) limitatamente a determinati strumenti finanziari come le azioni, le obbligazioni non strutturate ed i titoli di stato.

Se è giusto ed utile che i rapporti tra individui siano regolati, una eccessiva regolamentazione riduce l’efficienza ed in ultima analisi distrugge valore.

1 Al terzo considerando della MIFID si legge infatti: “Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un'autorizzazione.”

2 Al settantesimo considerando della MIFIDII si legge infatti: “Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione affinché gli investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. Quando la direttiva 2004/39/CE è stata adottata, la crescente dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate ha reso necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche norme di comportamento. A motivo dell’importanza sempre considerevole delle raccomandazioni personalizzate per i clienti e della crescente complessità di servizi e strumenti è necessario rafforzare le norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori.”

3 Si noti che ciò potrebbe forse confliggere con il diritto e principio della libertà di esercitare un’attività di cui al 166° considerando della MIFIDII.

4 Il motivo per cui l’investitore in società quotate (ovvero in azioni) debba godere di un elevato livello di protezione e, con la MIFID II, se ne debba accrescere la tutela meriterebbe approfondimenti. Tra l’altro è opportuno ricordare che ai sensi della nostra Costituzione (art.47, secondo paragrafo) la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare all’ investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese non solo indiretto (quale potrebbe essere quello attraverso OICR) ma anche diretto.


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giovedì 31 agosto 2017

Offerta fuori sede: nuovi attori

Il 26 agosto scorso è entrato in vigore il D.lgs. 129/2017 che con l’art.2, comma 29, modifica il D.lgs. 58/1998 (TUF) con l’introduzione dell’art. 30-bis che recita: «Art. 30-bis (Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria). - 1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi.(…)»

La disposizione dovrebbe applicarsi dalla data di avvio dell’operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e del relativo Organismo di vigilanza e tenuta.

Con la disposizione in parola viene estesa l’offerta fuori sede ovvero la possibilità di operare fuori sede ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria.

La disposizione è stata oggetto di critiche sul presupposto che per la natura stessa dell’attività del consulente difficilmente si verifica la presenza stabile del consulente finanziario autonomo  (e delle società di consulenza finanziaria) in un determinato luogo con pregiudizio ad un efficiente esercizio delle funzioni di vigilanza.

Invero il consulente finanziario autonomo dovendo seguire costantemente l’evoluzione dei mercati finanziari ed essendo impegnato nella selezione, analisi e valutazione di valori mobiliari e/o quote di OICR da raccomandare nell’ambito del proprio servizio, nonché nella trasmissione delle raccomandazioni alla clientela, trascorre la maggior parte del tempo nel proprio ufficio.

Nella disposizione vengono utilizzate le parole “promuovere” e “prestare”. Non viene utilizzata la parola “collocare” che compare invece nella definizione di “offerta fuori sede” di cui all’art 30. del TUF dove si parla tra l’altro di “promozione” e “collocamento” presso il pubblico di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

Questo probabilmente perché  la parola “collocamento” è da intendersi riferita all’attività distributiva di strumenti finanziari presso il pubblico (attività che non viene svolta dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria) e non come l’atto di sottoscrizione del contratto da parte del cliente.

Le opinioni espresse da DIAWONDS®: sono soggette a cambiamento; sono fornite solo per informazione generale senza garanzia alcuna; non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento o sollecitazione all'investimento; non costituiscono raccomandazioni personalizzate e non tengono in conto dei particolari obiettivi d'investimento, situazioni finanziarie o bisogni di qualsiasi particolare persona; non rappresentano consulenza legale, fiscale, assicurativa o finanziaria; non devono costituire la base per decisioni d'investimento ma qualsiasi decisione d'investimento deve basarsi esclusivamente su esistenti informazioni pubbliche e non su dette opinioni. In nessun caso DIAWONDS®  potrà essere ritenuto responsabile di danni di qualsivoglia genere derivanti dall'uso da parte di chicchessia delle informazioni dallo stesso prodotte e pubblicate. DIAWONDS® è un marchio registrato.

martedì 18 luglio 2017

E' lecito in Italia emettere una Cryptocurrency?


La Banca d'Italia nel suo documento del 30 Gennaio 2015 dal titolo "Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali ”" scrive tra l'altro:

"In Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. Si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)."

Le attività di emissione di valuta virtuale quindi potrebbero concretizzare la violazione di disposizioni penalmente sanzionate. 

Ci si domanda allora: ma i cosiddetti "miners" (su cui si fonda l'esistenza stessa delle blockchain che stanno a fondamento di tutte le cryptocurrency) non si chiamano così proprio perché contribuiscono all'emissione di crypto valute come ad esempio i Bitcoin?

Un paese cresce quando ci sono regole chiare e condivise. 

martedì 11 luglio 2017

art. 3, paragrafo 2°, Costituzione Italiana

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

mercoledì 29 marzo 2017

I PIR, piani di risparmio a lungo termine, sono un diritto dei consumatori/risparmiatori non una facoltà degli intermediari.

Marco Piazza del Sole24ore lo scorso 24 marzo (pg. 46 – Norme e Tributi) ha tagliato corto sui PIR: “I Pir in forma di depositi a custodia, amministrazione o gestione in regime di risparmio amministrato richiedono complessi interventi informatici degli intermediari. Perciò l’industria del risparmio propone soprattutto la costituzione di due tipologie di Pir. …”.

Ma a me - dice il Cliente di DIAWONDS® - sinceramente non interessano le tipologie di Pir proposte dall’industria del risparmio: sottoscrizione di quote di OICR “Pir compliant” presso le SGR o apertura di rapporto di custodia e amministrazione in regime di risparmio amministrato presso banche, sim, fiduciarie o altri intermediari abilitati in cui inserire quote di OICR “Pir compliant”. 
Io voglio potermi costituire il mio Pir da solo, decidendo a quali investimenti qualificati (ovvero Pir compliant) destinare le mie somme. Voglio cioè scegliermi le azioni qualificate su cui investire una ad una. Per fare questo è necessaria l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato avvalendosi di un intermediario abilitato (art.1 comma 101 della Legge 232/2016). Ma se non dovessi trovare alcun intermediario abilitato disposto a ciò (perché richiede complessi interventi informatici) perderei quello che io ritengo un diritto ad un beneficio fiscale. 

Sul punto un’associazione dei consumatori si è espressa così: “… non sempre le facoltà previste dalla legge vengono ritenute commercialmente applicabili dalle banche che non hanno alcun obbligo di perfezionare prodotti di nicchia. …”.

DIAWONDS® crede invece che esista un preciso obbligo da parte degli intermediari abilitati richiamati dall’art.1 comma 101 della Legge 232/2016 di mettere i consumatori/risparmiatori in condizione di poter beneficiare di un diritto che una legge dello Stato offre loro anche quando il Pir se lo vogliono fare da soli.

mercoledì 15 marzo 2017

Assessing a possible impact of a 25bp rate hike

Based on a simplified DCF model DIAWONDS® has estimated the possible impact of a 25bp rate hike on the value of the first 73 companies by market cap., of the S&P500 index, different from financial and insurance companies, which together represent the 50% of the total market cap. of the index itself as at march 14, 2017. Here are the basic assumptions: Total free cash flows of the 73 companies: $498.9 B. WACC: 7.5% (adj. beta: 0.96; risk free: 2.6%; ERP: 6.12%; tax rate: 20.3%) Annual FCF’s growth expected for the next 10Y: 2.9% Annual FCF's growth expected beyond 10Y in perpetuity: 2.8% Total financial debt: $1,828.7 B Total cash: $938.1 B Total value of equity: $10,058.5 B Total market cap. of the 73 companies: $10,893 B Total value of equity when the WACC is increased by 25bp: $9,508 B, which means a 5.5% reduction in the total value of the 73 companies. It seems like the market does not bother about what a reduction in value means and instead it keeps going on in its rise.

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