giovedì 31 agosto 2017

Offerta fuori sede: nuovi attori

Il 26 agosto scorso è entrato in vigore il D.lgs. 129/2017 che con l’art.2, comma 29, modifica il D.lgs. 58/1998 (TUF) con l’introduzione dell’art. 30-bis che recita: «Art. 30-bis (Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria). - 1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi.(…)»

La disposizione dovrebbe applicarsi dalla data di avvio dell’operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e del relativo Organismo di vigilanza e tenuta.

Con la disposizione in parola viene estesa l’offerta fuori sede ovvero la possibilità di operare fuori sede ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria.

La disposizione è stata oggetto di critiche sul presupposto che per la natura stessa dell’attività del consulente difficilmente si verifica la presenza stabile del consulente finanziario autonomo  (e delle società di consulenza finanziaria) in un determinato luogo con pregiudizio ad un efficiente esercizio delle funzioni di vigilanza.

Invero il consulente finanziario autonomo dovendo seguire costantemente l’evoluzione dei mercati finanziari ed essendo impegnato nella selezione, analisi e valutazione di valori mobiliari e/o quote di OICR da raccomandare nell’ambito del proprio servizio, nonché nella trasmissione delle raccomandazioni alla clientela, trascorre la maggior parte del tempo nel proprio ufficio.

Nella disposizione vengono utilizzate le parole “promuovere” e “prestare”. Non viene utilizzata la parola “collocare” che compare invece nella definizione di “offerta fuori sede” di cui all’art 30. del TUF dove si parla tra l’altro di “promozione” e “collocamento” presso il pubblico di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

Questo probabilmente perché  la parola “collocamento” è da intendersi riferita all’attività distributiva di strumenti finanziari presso il pubblico (attività che non viene svolta dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria) e non come l’atto di sottoscrizione del contratto da parte del cliente.

Le opinioni espresse da DIAWONDS®: sono soggette a cambiamento; sono fornite solo per informazione generale senza garanzia alcuna; non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento o sollecitazione all'investimento; non costituiscono raccomandazioni personalizzate e non tengono in conto dei particolari obiettivi d'investimento, situazioni finanziarie o bisogni di qualsiasi particolare persona; non rappresentano consulenza legale, fiscale, assicurativa o finanziaria; non devono costituire la base per decisioni d'investimento ma qualsiasi decisione d'investimento deve basarsi esclusivamente su esistenti informazioni pubbliche e non su dette opinioni. In nessun caso DIAWONDS®  potrà essere ritenuto responsabile di danni di qualsivoglia genere derivanti dall'uso da parte di chicchessia delle informazioni dallo stesso prodotte e pubblicate. DIAWONDS® è un marchio registrato.

martedì 18 luglio 2017

E' lecito in Italia emettere una Cryptocurrency?


La Banca d'Italia nel suo documento del 30 Gennaio 2015 dal titolo "Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali ”" scrive tra l'altro:

"In Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. Si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)."

Le attività di emissione di valuta virtuale quindi potrebbero concretizzare la violazione di disposizioni penalmente sanzionate. 

Ci si domanda allora: ma i cosiddetti "miners" (su cui si fonda l'esistenza stessa delle blockchain che stanno a fondamento di tutte le cryptocurrency) non si chiamano così proprio perché contribuiscono all'emissione di crypto valute come ad esempio i Bitcoin?

Un paese cresce quando ci sono regole chiare e condivise. 

martedì 11 luglio 2017

art. 3, paragrafo 2°, Costituzione Italiana

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

mercoledì 29 marzo 2017

I PIR, piani di risparmio a lungo termine, sono un diritto dei consumatori/risparmiatori non una facoltà degli intermediari.

Marco Piazza del Sole24ore lo scorso 24 marzo (pg. 46 – Norme e Tributi) ha tagliato corto sui PIR: “I Pir in forma di depositi a custodia, amministrazione o gestione in regime di risparmio amministrato richiedono complessi interventi informatici degli intermediari. Perciò l’industria del risparmio propone soprattutto la costituzione di due tipologie di Pir. …”.

Ma a me - dice il Cliente di DIAWONDS® - sinceramente non interessano le tipologie di Pir proposte dall’industria del risparmio: sottoscrizione di quote di OICR “Pir compliant” presso le SGR o apertura di rapporto di custodia e amministrazione in regime di risparmio amministrato presso banche, sim, fiduciarie o altri intermediari abilitati in cui inserire quote di OICR “Pir compliant”. 
Io voglio potermi costituire il mio Pir da solo, decidendo a quali investimenti qualificati (ovvero Pir compliant) destinare le mie somme. Voglio cioè scegliermi le azioni qualificate su cui investire una ad una. Per fare questo è necessaria l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato avvalendosi di un intermediario abilitato (art.1 comma 101 della Legge 232/2016). Ma se non dovessi trovare alcun intermediario abilitato disposto a ciò (perché richiede complessi interventi informatici) perderei quello che io ritengo un diritto ad un beneficio fiscale. 

Sul punto un’associazione dei consumatori si è espressa così: “… non sempre le facoltà previste dalla legge vengono ritenute commercialmente applicabili dalle banche che non hanno alcun obbligo di perfezionare prodotti di nicchia. …”.

DIAWONDS® crede invece che esista un preciso obbligo da parte degli intermediari abilitati richiamati dall’art.1 comma 101 della Legge 232/2016 di mettere i consumatori/risparmiatori in condizione di poter beneficiare di un diritto che una legge dello Stato offre loro anche quando il Pir se lo vogliono fare da soli.

mercoledì 15 marzo 2017

Assessing a possible impact of a 25bp rate hike

Based on a simplified DCF model DIAWONDS® has estimated the possible impact of a 25bp rate hike on the value of the first 73 companies by market cap., of the S&P500 index, different from financial and insurance companies, which together represent the 50% of the total market cap. of the index itself as at march 14, 2017. Here are the basic assumptions: Total free cash flows of the 73 companies: $498.9 B. WACC: 7.5% (adj. beta: 0.96; risk free: 2.6%; ERP: 6.12%; tax rate: 20.3%) Annual FCF’s growth expected for the next 10Y: 2.9% Annual FCF's growth expected beyond 10Y in perpetuity: 2.8% Total financial debt: $1,828.7 B Total cash: $938.1 B Total value of equity: $10,058.5 B Total market cap. of the 73 companies: $10,893 B Total value of equity when the WACC is increased by 25bp: $9,508 B, which means a 5.5% reduction in the total value of the 73 companies. It seems like the market does not bother about what a reduction in value means and instead it keeps going on in its rise.

Disclaimer


venerdì 17 febbraio 2017

Relativamente ai piani di risparmio a lungo termine (i cosiddetti PIR di cui all’art.1, comma 100, Legge 232/2016), al fine di evitare la decadenza dal beneficio fiscale devono essere rispettate alcune condizioni ma una di queste parrebbe impossibile.


Già il sole 24 ore (si veda articolo su Plus del 11 febbraio 2017 di F. Pezzatti) ha evidenziato come stando all’attuale testo di legge i PIR, contraddittoriamente, potrebbero essere solo azionari. Infatti il comma 101 (relativo al PIR), fa riferimento agli investimenti qualificati di cui al comma 90 che a sua volta fa riferimento al comma 89 che indica, come investimenti qualificati: a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a). Il comma 102 (sempre relativo al PIR), in relazione agli investimenti destinati al PIR, fa invece riferimento a “strumenti finanziari” qualificati la cui definizione include tra l’altro le obbligazioni, gli strumenti del mercato monetario ed i derivati. In realtà, evidenzia DIAWONDS®, supponendo che gli investimenti qualificati siano in OICR qualificati e questi vengano rimborsati prima del quinquennio (oppure nel caso di liquidazione delle imprese qualificate), il controvalore conseguito potrebbe essere investito non solo in azioni qualificate ed OICR qualificati ma anche in strumenti monetari (eccetto i titoli di stato non essendo lo Stato un'impresa), obbligazioni e/o in derivati qualificati e questo attenendosi alla lettera della norma di cui al comma 106, ultimo capoverso. Il problema è che se poi questi ultimi dovessero “scadere” nel quinquennio, decadrebbero dal beneficio fiscale non potendo essere il controvalore conseguito reinvestito dal momento che il comma 106 norma solo il caso di “rimborso” e non quello della “scadenza”.
DIAWONDS® da parte sua intende aggiungere le seguenti considerazioni.
La prima condizione (per il beneficio fiscale) di cui al comma 102 “per almeno i due terzi dell'anno” (… “le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti” …) non è applicabile agli strumenti finanziari diversi dagli OICR perché ai sensi del comma 106 gli “Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.”  (quelli che vengono rimborsati prima del quinquennio devono essere reinvestiti in investimenti qualificati entro trenta giorni ai sensi del comma 106); di conseguenza la stessa dovrebbe riferirsi agli strumenti contenuti negli OICR, ma il comma 104 prevede che sono considerati investimenti qualificati gli OICR (italiani, UE, SEE) che investono “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”, ovvero senza alcun richiamo della prima condizione di cui al comma 102. Quindi non potrà mai succedere che, per un terzo dell’anno, somme o valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine risultino non investiti negli strumenti finanziari indicati nel comma 102. Tra l’altro ai sensi del comma 107 il venir meno della condizione di cui al comma 104, ovvero “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”,  comporta la decadenza dal beneficio fiscale per lo specifico strumento finanziario.
Si aggiunge un’ulteriore considerazione.
I commi 91 (riferibile agli enti di previdenza obbligatoria) e 94 (riferibile alla previdenza complementare) che fanno riferimento, il primo attraverso il comma 88 ed il secondo attraverso il comma 92, agli investimenti qualificati di cui al comma 89  ( a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a) ) trattano, tra l’altro, i casi di “rimborso” o “scadenza” il primo dei titoli ed il secondo degli strumenti finanziari oggetto di investimento senza considerare che azioni ed OICR non possono “scadere”.
Mentre il già richiamato comma 106 non parla di “scadenza” ma solo di “rimborso”.
Per concludere, stando all’attuale testo di Legge, è opinione di DIAWONDS®: che il Legislatore abbia previsto che inizialmente i PIR siano solo azionari ma che poi possano, in determinati casi, divenire anche obbligazionari e/o monetari con una casistica particolare per gli strumenti derivati; che, pena decadenza dal beneficio fiscale, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine debbano risultare sempre investiti e non solo per almeno i due terzi dell'anno, essendo la prima condizione di cui al comma 102 condizione impossibile.
Le opinioni espresse da DIAWONDS®: sono soggette a cambiamento; sono fornite solo per informazione generale senza garanzia alcuna; non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento o sollecitazione all'investimento; non costituiscono raccomandazioni personalizzate e non tengono in conto dei particolari obiettivi d'investimento, situazioni finanziarie o bisogni di qualsiasi particolare persona; non rappresentano consulenza legale, fiscale, assicurativa o finanziaria; non devono costituire la base per decisioni d'investimento ma qualsiasi decisione d'investimento deve basarsi esclusivamente su esistenti informazioni pubbliche e non su dette opinioni. In nessun caso DIAWONDS®  potrà essere ritenuto responsabile di danni di qualsivoglia genere derivanti dall'uso da parte di chicchessia delle informazioni dallo stesso prodotte e pubblicate. DIAWONDS® è un marchio registrato.