Marco Piazza del Sole24ore lo scorso 24 marzo (pg. 46 – Norme e Tributi) ha tagliato corto sui PIR: “I Pir in forma di depositi a custodia, amministrazione o gestione in regime di risparmio amministrato richiedono complessi interventi informatici degli intermediari. Perciò l’industria del risparmio propone soprattutto la costituzione di due tipologie di Pir. …”.
Ma a me - dice il Cliente di DIAWONDS® - sinceramente non interessano le tipologie di Pir proposte dall’industria del risparmio: sottoscrizione di quote di OICR “Pir compliant” presso le SGR o apertura di rapporto di custodia e amministrazione in regime di risparmio amministrato presso banche, sim, fiduciarie o altri intermediari abilitati in cui inserire quote di OICR “Pir compliant”.
Io voglio potermi costituire il mio Pir da solo, decidendo a quali investimenti qualificati (ovvero Pir compliant) destinare le mie somme. Voglio cioè scegliermi le azioni qualificate su cui investire una ad una. Per fare questo è necessaria l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato avvalendosi di un intermediario abilitato (art.1 comma 101 della Legge 232/2016). Ma se non dovessi trovare alcun intermediario abilitato disposto a ciò (perché richiede complessi interventi informatici) perderei quello che io ritengo un diritto ad un beneficio fiscale.
Sul punto un’associazione dei consumatori si è espressa così: “… non sempre le facoltà previste dalla legge vengono ritenute commercialmente applicabili dalle banche che non hanno alcun obbligo di perfezionare prodotti di nicchia. …”.
DIAWONDS® crede invece che esista un preciso obbligo da parte degli intermediari abilitati richiamati dall’art.1 comma 101 della Legge 232/2016 di mettere i consumatori/risparmiatori in condizione di poter beneficiare di un diritto che una legge dello Stato offre loro anche quando il Pir se lo vogliono fare da soli.
mercoledì 29 marzo 2017
mercoledì 15 marzo 2017
Assessing a possible impact of a 25bp rate hike
Based on a simplified DCF model DIAWONDS® has estimated the possible impact of a 25bp rate hike on the value of the first 73 companies by market cap., of the S&P500 index, different from financial and insurance companies, which together represent the 50% of the total market cap. of the index itself as at march 14, 2017.
Here are the basic assumptions:
Total free cash flows of the 73 companies: $498.9 B.
WACC: 7.5% (adj. beta: 0.96; risk free: 2.6%; ERP: 6.12%; tax rate: 20.3%)
Annual FCF’s growth expected for the next 10Y: 2.9%
Annual FCF's growth expected beyond 10Y in perpetuity: 2.8%
Total financial debt: $1,828.7 B
Total cash: $938.1 B
Total value of equity: $10,058.5 B
Total market cap. of the 73 companies: $10,893 B
Total value of equity when the WACC is increased by 25bp: $9,508 B, which means a 5.5% reduction in the total value of the 73 companies.
It seems like the market does not bother about what a reduction in value means and instead it keeps going on in its rise.
Disclaimer
Disclaimer
venerdì 17 febbraio 2017
Relativamente ai piani di risparmio a lungo termine (i cosiddetti PIR di cui all’art.1, comma 100, Legge 232/2016), al fine di evitare la decadenza dal beneficio fiscale devono essere rispettate alcune condizioni ma una di queste parrebbe impossibile.
Già il sole 24 ore (si veda articolo su Plus del 11 febbraio 2017 di F. Pezzatti) ha evidenziato come stando all’attuale testo di legge i PIR, contraddittoriamente, potrebbero essere solo azionari. Infatti il comma 101 (relativo al PIR), fa riferimento agli investimenti qualificati di cui al comma 90 che a sua volta fa riferimento al comma 89 che indica, come investimenti qualificati: a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a). Il comma 102 (sempre relativo al PIR), in relazione agli investimenti destinati al PIR, fa invece riferimento a “strumenti finanziari” qualificati la cui definizione include tra l’altro le obbligazioni, gli strumenti del mercato monetario ed i derivati. In realtà, evidenzia DIAWONDS®, supponendo che gli investimenti qualificati siano in OICR qualificati e questi vengano rimborsati prima del quinquennio (oppure nel caso di liquidazione delle imprese qualificate), il controvalore conseguito potrebbe essere investito non solo in azioni qualificate ed OICR qualificati ma anche in strumenti monetari (eccetto i titoli di stato non essendo lo Stato un'impresa), obbligazioni e/o in derivati qualificati e questo attenendosi alla lettera della norma di cui al comma 106, ultimo capoverso. Il problema è che se poi questi ultimi dovessero “scadere” nel quinquennio, decadrebbero dal beneficio fiscale non potendo essere il controvalore conseguito reinvestito dal momento che il comma 106 norma solo il caso di “rimborso” e non quello della “scadenza”.
DIAWONDS® da parte sua intende aggiungere le seguenti considerazioni.
La prima condizione (per il beneficio fiscale) di cui al comma 102 “per almeno i due terzi dell'anno” (… “le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti” …) non è applicabile agli strumenti finanziari diversi dagli OICR perché ai sensi del comma 106 gli “Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.” (quelli che vengono rimborsati prima del quinquennio devono essere reinvestiti in investimenti qualificati entro trenta giorni ai sensi del comma 106); di conseguenza la stessa dovrebbe riferirsi agli strumenti contenuti negli OICR, ma il comma 104 prevede che sono considerati investimenti qualificati gli OICR (italiani, UE, SEE) che investono “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”, ovvero senza alcun richiamo della prima condizione di cui al comma 102. Quindi non potrà mai succedere che, per un terzo dell’anno, somme o valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine risultino non investiti negli strumenti finanziari indicati nel comma 102. Tra l’altro ai sensi del comma 107 il venir meno della condizione di cui al comma 104, ovvero “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”, comporta la decadenza dal beneficio fiscale per lo specifico strumento finanziario.
Si aggiunge un’ulteriore considerazione.
I commi 91 (riferibile agli enti di previdenza obbligatoria) e 94 (riferibile alla previdenza complementare) che fanno riferimento, il primo attraverso il comma 88 ed il secondo attraverso il comma 92, agli investimenti qualificati di cui al comma 89 ( a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a) ) trattano, tra l’altro, i casi di “rimborso” o “scadenza” il primo dei titoli ed il secondo degli strumenti finanziari oggetto di investimento senza considerare che azioni ed OICR non possono “scadere”.
Mentre il già richiamato comma 106 non parla di “scadenza” ma solo di “rimborso”.
Per concludere, stando all’attuale testo di Legge, è opinione di DIAWONDS®: che il Legislatore abbia previsto che inizialmente i PIR siano solo azionari ma che poi possano, in determinati casi, divenire anche obbligazionari e/o monetari con una casistica particolare per gli strumenti derivati; che, pena decadenza dal beneficio fiscale, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine debbano risultare sempre investiti e non solo per almeno i due terzi dell'anno, essendo la prima condizione di cui al comma 102 condizione impossibile.
Le opinioni espresse da DIAWONDS®: sono soggette a cambiamento; sono fornite solo per informazione generale senza garanzia alcuna; non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento o sollecitazione all'investimento; non costituiscono raccomandazioni personalizzate e non tengono in conto dei particolari obiettivi d'investimento, situazioni finanziarie o bisogni di qualsiasi particolare persona; non rappresentano consulenza legale, fiscale, assicurativa o finanziaria; non devono costituire la base per decisioni d'investimento ma qualsiasi decisione d'investimento deve basarsi esclusivamente su esistenti informazioni pubbliche e non su dette opinioni. In nessun caso DIAWONDS® potrà essere ritenuto responsabile di danni di qualsivoglia genere derivanti dall'uso da parte di chicchessia delle informazioni dallo stesso prodotte e pubblicate. DIAWONDS® è un marchio registrato.
martedì 3 gennaio 2017
Who Cares?
Era il primo settembre del 2007 quando su Plus Attualità de Il Sole 24 Ore (Ma.l.C./ pag.15) veniva pubblicato l’articolo: “Consulenti finanziari. Il futuro dei professionisti «fee only» con l'approvazione della Mifid. Un tavolo per le norme transitorie. Definirà come si potrà svolgere la professione in attesa dell'albo.”
Sono passati quasi dieci anni, sei governi (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni - in carica), la Mifid sta per essere soppiantata dalla Mifid II e le norme transitorie sono ancora transitorie, cioè sono state prorogate di semestre/anno in semestre/anno per ben dodici volte senza che i consulenti «fee only», ovvero quelli remunerati a parcella e privi di alcun legame di dipendenza, mandato o agenzia con gli intermediari finanziari abbiano ricevuto piena legittimazione.
L’albo dei promotori finanziari (ora consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) è stato recentemente ridenominato “albo unico dei consulenti finanziari” per far spazio, in apposite sezioni, alle società di consulenza finanziaria (diverse dai soggetti abilitati) ed ai consulenti finanziari autonomi (i «fee only» o consulenti finanziari buy-side) ma le sezioni di quest’ultimi ancora non sono operative e presumibilmente, io credo, non lo saranno fino al 3 luglio 2017 e forse oltre stando ai contenuti dell’ultima proroga.
Ma cosa si intende per regime transitorio? Beh semplice: prima del recepimento in Italia della Mifid ovvero prima del primo novembre 2007 tutti potevano dare liberamente consigli d’investimento a chiunque (ad esempio “compra Eni, vendi Fiat, tieni Bot e CCT” e questo senza alcun accesso ai fondi dei clienti) a prescindere da qualsiasi esperienza pregressa, professionalità, copertura assicurativa, rapporti con emittenti e intermediari etc.…
A seguito del recepimento nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 164/2007 della direttiva europea 2004/39/CE (appunto la Mifid), la consulenza in materia di investimenti è stata ricondotta fra i "servizi e attività di investimento", il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato a soggetti abilitati (gli intermediari finanziari). L’articolo 19 (Disposizioni finali e transitorie [n.d.r. appunto il regime transitorio]), comma 14, della legge 164/2007 ha previsto che detta riserva di attività non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti fino ad un termine originariamente fissato al 30 giugno 2008 e successivamente prorogato in diversi momenti alla data ultima di recepimento in Italia della Mifid II (il 3 luglio 2017) anche ai fini dell’adeguamento alla MiFIR e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Chi negli ultimi circa dieci anni si è trovato a soddisfare le condizioni stabilite dal regime transitorio ha potuto operare in qualità di consulente finanziario «fee only» apparentemente avvantaggiandosi di una situazione di privilegio in un mercato inaccessibile ad altri; di fatto ha subito gli effetti dannosi di norme incerte, del mancato riconoscimento pubblico della professione e, conseguentemente, di una domanda del servizio offerto che non ha potuto svilupparsi adeguatamente.
Si tratta di questioni che, secondo l’opinione di DIAWONDS, meriterebbero l’approfondimento da parte di enti come il Ministero del Lavoro (come per certi aspetti già avvenuto in altri paesi), dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di talune Istituzioni europee, ma DIAWONDS dubita che chi ha subito danni, anche ingenti, in questi anni troverà mai alcun giusto ristoro.
Perché? Semplicemente perché non interessa a nessuno, investitori in primis.
Ecco di seguito le dodici proroghe intervenute (modifiche dell’articolo 19, comma 14, della Legge 164/2007):
03/06/2008 Il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni con L. 2 agosto 2008, n. 129 (con l'art. 4-bis).
31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (con l'art. 41, comma 16-bis).
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (con l'art. 23, comma 7).
30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, (con l'art. 1, comma 14).
29/12/2010 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, (con l'art. 1, comma 1).
29/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, (con l'art. 23, comma 1).
29/12/2012 La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla L.
24 febbraio 2012, n. 14 (con l'art. 1, comma 388).
26/06/2013 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n.150), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la proroga al 31 dicembre 2013 del termine e del regime giuridico di cui alla disposizione (indicata nella Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) dell’art.23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"”; termine quest’ultimo anticipato in sede di conversione: “le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014"” e poi scaduto senza l’intervenuto di alcuna proroga come analogamente già successo a gennaio 2009).
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"“).
30/12/2015 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47), ha disposto (con l'art. 10, comma 4) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".”)
30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) ha disposto (con l’art.13, comma 5) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".”)
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Sono passati quasi dieci anni, sei governi (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni - in carica), la Mifid sta per essere soppiantata dalla Mifid II e le norme transitorie sono ancora transitorie, cioè sono state prorogate di semestre/anno in semestre/anno per ben dodici volte senza che i consulenti «fee only», ovvero quelli remunerati a parcella e privi di alcun legame di dipendenza, mandato o agenzia con gli intermediari finanziari abbiano ricevuto piena legittimazione.
L’albo dei promotori finanziari (ora consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) è stato recentemente ridenominato “albo unico dei consulenti finanziari” per far spazio, in apposite sezioni, alle società di consulenza finanziaria (diverse dai soggetti abilitati) ed ai consulenti finanziari autonomi (i «fee only» o consulenti finanziari buy-side) ma le sezioni di quest’ultimi ancora non sono operative e presumibilmente, io credo, non lo saranno fino al 3 luglio 2017 e forse oltre stando ai contenuti dell’ultima proroga.
Ma cosa si intende per regime transitorio? Beh semplice: prima del recepimento in Italia della Mifid ovvero prima del primo novembre 2007 tutti potevano dare liberamente consigli d’investimento a chiunque (ad esempio “compra Eni, vendi Fiat, tieni Bot e CCT” e questo senza alcun accesso ai fondi dei clienti) a prescindere da qualsiasi esperienza pregressa, professionalità, copertura assicurativa, rapporti con emittenti e intermediari etc.…
A seguito del recepimento nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 164/2007 della direttiva europea 2004/39/CE (appunto la Mifid), la consulenza in materia di investimenti è stata ricondotta fra i "servizi e attività di investimento", il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato a soggetti abilitati (gli intermediari finanziari). L’articolo 19 (Disposizioni finali e transitorie [n.d.r. appunto il regime transitorio]), comma 14, della legge 164/2007 ha previsto che detta riserva di attività non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti fino ad un termine originariamente fissato al 30 giugno 2008 e successivamente prorogato in diversi momenti alla data ultima di recepimento in Italia della Mifid II (il 3 luglio 2017) anche ai fini dell’adeguamento alla MiFIR e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Chi negli ultimi circa dieci anni si è trovato a soddisfare le condizioni stabilite dal regime transitorio ha potuto operare in qualità di consulente finanziario «fee only» apparentemente avvantaggiandosi di una situazione di privilegio in un mercato inaccessibile ad altri; di fatto ha subito gli effetti dannosi di norme incerte, del mancato riconoscimento pubblico della professione e, conseguentemente, di una domanda del servizio offerto che non ha potuto svilupparsi adeguatamente.
Si tratta di questioni che, secondo l’opinione di DIAWONDS, meriterebbero l’approfondimento da parte di enti come il Ministero del Lavoro (come per certi aspetti già avvenuto in altri paesi), dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di talune Istituzioni europee, ma DIAWONDS dubita che chi ha subito danni, anche ingenti, in questi anni troverà mai alcun giusto ristoro.
Perché? Semplicemente perché non interessa a nessuno, investitori in primis.
Ecco di seguito le dodici proroghe intervenute (modifiche dell’articolo 19, comma 14, della Legge 164/2007):
03/06/2008 Il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni con L. 2 agosto 2008, n. 129 (con l'art. 4-bis).
31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (con l'art. 41, comma 16-bis).
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (con l'art. 23, comma 7).
30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, (con l'art. 1, comma 14).
29/12/2010 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, (con l'art. 1, comma 1).
29/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, (con l'art. 23, comma 1).
29/12/2012 La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla L.
24 febbraio 2012, n. 14 (con l'art. 1, comma 388).
26/06/2013 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n.150), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la proroga al 31 dicembre 2013 del termine e del regime giuridico di cui alla disposizione (indicata nella Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) dell’art.23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"”; termine quest’ultimo anticipato in sede di conversione: “le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014"” e poi scaduto senza l’intervenuto di alcuna proroga come analogamente già successo a gennaio 2009).
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"“).
30/12/2015 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47), ha disposto (con l'art. 10, comma 4) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".”)
30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) ha disposto (con l’art.13, comma 5) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".”)
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mercoledì 19 ottobre 2016
L'indice S&P500 in territorio di sopravvalutazione. Prime evidenze "grezze" di sopravvalutazione dei mercati finanziari rispetto ai fondamentali macroeconomici.
DIAWONDS® ha preso in considerazione i principali indicatori macroeconomici globali che influiscono sull’andamento delle borse e che nel loro insieme danno una rappresentazione del rischio sistemico ovvero del rischio non diversificabile di mercato.
Per ogni anno dal 2007 è stata calcolata la differenza tra il numero dei miglioramenti e dei peggioramenti degli indicatori stessi senza riguardo all’intensità delle loro variazioni. Complessivamente sono state considerate circa 30.500 variazioni. Le variazioni sono state anche separatamente pesate per tener conto dell’importanza del particolare indicatore e di quella del paese di riferimento.
L’andamento delle differenze per ogni annualità è stata confrontata con il valore dell’indice di borsa americano S&P500 (considerato come “proxy” dei mercati finanziari globali) rilevato alla data del 31 dicembre di ogni anno.
La rappresentazione grafica del confronto è quella che segue.
Per quanto la mancata considerazione dell’intensità dei miglioramenti e dei peggioramenti degli indicatori macroeconomici rappresenti un importante limite alla significatività di questo modello (grezzo), dall’analisi del grafico si può desumere un certo scollamento tra l’andamento di crescita dei corsi di borsa dopo il 2013 (linea verde) rispetto a quello che apparentemente si presenta come un consolidamento o appiattimento degli andamenti macroeconomici (linee blu e rossa) dopo i precedenti cicli di recessione ed espansione (in particolare 2008 e 2009).
Questo potrebbe significare che l’indice S&P500 si trova attualmente in area di sopravvalutazione.
DIAWONDS® lavorerà prossimamente ad un modello (sofisticato) che tenga conto anche dell’intensità dei miglioramenti e dei peggioramenti degli indicatori macroeconomici per poter conseguire un più elevato livello di significatività d’analisi.
Data di riferimento: 17 Ottobre 2016.
Per ogni anno dal 2007 è stata calcolata la differenza tra il numero dei miglioramenti e dei peggioramenti degli indicatori stessi senza riguardo all’intensità delle loro variazioni. Complessivamente sono state considerate circa 30.500 variazioni. Le variazioni sono state anche separatamente pesate per tener conto dell’importanza del particolare indicatore e di quella del paese di riferimento.
L’andamento delle differenze per ogni annualità è stata confrontata con il valore dell’indice di borsa americano S&P500 (considerato come “proxy” dei mercati finanziari globali) rilevato alla data del 31 dicembre di ogni anno.
La rappresentazione grafica del confronto è quella che segue.
Per quanto la mancata considerazione dell’intensità dei miglioramenti e dei peggioramenti degli indicatori macroeconomici rappresenti un importante limite alla significatività di questo modello (grezzo), dall’analisi del grafico si può desumere un certo scollamento tra l’andamento di crescita dei corsi di borsa dopo il 2013 (linea verde) rispetto a quello che apparentemente si presenta come un consolidamento o appiattimento degli andamenti macroeconomici (linee blu e rossa) dopo i precedenti cicli di recessione ed espansione (in particolare 2008 e 2009).
Questo potrebbe significare che l’indice S&P500 si trova attualmente in area di sopravvalutazione.
DIAWONDS® lavorerà prossimamente ad un modello (sofisticato) che tenga conto anche dell’intensità dei miglioramenti e dei peggioramenti degli indicatori macroeconomici per poter conseguire un più elevato livello di significatività d’analisi.
Data di riferimento: 17 Ottobre 2016.
venerdì 30 settembre 2016
70 x 50 : il Debito Pesa
DIAWONDS ha
aggregato i dati di bilancio relativi agli ultimi 5 esercizi annuali e
trimestrali delle prime 70 società non finanziarie/assicurative incluse
nell’indice S&P500 la cui capitalizzazione di borsa cumulativamente
rappresenta il 50% di quella, sommata, di tutte le società componenti l’indice.
Il debito totale
finanziario cumulato delle 70 società è pressoché raddoppiato dalla fine del
2011 all’ultimo più recente trimestre riportato.
Nello stesso
periodo il loro fatturato cumulato è cresciuto ad un tasso di crescita composto
annuo del 2.1% al di sotto di quello del prodotto interno lordo americano in
termini reali (2.3%).
Il dividend payout
è cresciuto costantemente negli ultimi cinque anni passando dal 35.5% del 2011
al 46.1% del 2015. Anche il rapporto
debt/equity è salito nello stesso periodo da 0.49 a 0.72.
La politica monetaria
ultra accomodativa ha segnato il passo della crescita dell’indebitamento che ha
raggiunto, secondo l’opinione di DIAWONDS, livelli critici. Inoltre permane
elevato il sospetto che una generosa politica di dividendi sia stata foraggiata
anche da nuovo indebitamento.
giovedì 12 maggio 2016
I consulenti finanziari. Chi sono?
Con la Legge n. 208/2015 i promotori finanziari hanno cambiato denominazione e sono diventati «consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede» ed il relativo albo non si chiama più albo dei promotori finanziari ma bensì «albo unico dei consulenti finanziari»; “unico” perché, accanto all’attuale sezione riservata ai «consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede» saranno aggiunte due nuove sezioni destinate una ai «consulenti finanziari autonomi» e l’altra alle «società di consulenza finanziaria».
E’ facilmente immaginabile che questo cambio di denominazione e l’avvento ufficiale di nuovi operatori finanziari, rappresentati dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria, possa destare non poca confusione nella mente di risparmiatori ed investitori. E’ più che lecito. Infatti è prevedibile che per comodità (o magari per pigrizia) molti li vorranno chiamare tutti semplicemente «consulenti finanziari» ed assimileranno facilmente, ma erroneamente, le «società di consulenza finanziaria» agli intermediari finanziari.
Niente di più sbagliato. Infatti, tralasciando per un momento le società di consulenza finanziaria, la differenza tra «consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede» e «consulenti finanziari autonomi» è assolutamente “sostanziale”.
I primi esercitano professionalmente come dipendenti, agenti o mandatari ed esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto (intermediario finanziario) l'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di strumenti finanziari, di servizi ed attività di investimento.
I secondi prestano un servizio ed attività di investimento rappresentato dalla consulenza in materia di investimenti (raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario) senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
I primi sono portatori dei conflitti d’interesse propri degli intermediari finanziari e sono retribuiti o ricevono il maggior vantaggio per o nel promuovere e collocare i prodotti che massimizzano il profitto dell’unico soggetto (intermediario finanziario) nell’interesse del quale operano.
I secondi operano nell’esclusivo interesse dei propri clienti e non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi. Si adoperano per identificare e si organizzano per gestire i conflitti d’interesse, che peraltro devono essere tali da non condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio, ed informano la clientela sulla loro natura e/o fonti ove richiesto per legge.
Quindi entrambi i «consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede» e i «consulenti finanziari autonomi» possono trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse ma nel primo caso i conflitti possono nuocere agli interessi del cliente nel secondo caso no non potendo condizionare l’indipendenza di giudizio.
Anche le «società di consulenza finanziaria», che non sono intermediari finanziari, operano nell’esclusivo interesse dei propri clienti e non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi. Si adoperano per identificare e si organizzano per gestire i conflitti d’interesse, che peraltro devono essere tali da non condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio, ed informano la clientela sulla loro natura e/o fonti ove richiesto per legge.
Gli intermediari finanziari invece non operano nell’ “esclusivo” interesse dei propri clienti e possono percepire forme di beneficio da soggetti diversi potendo contrarre rapporti anche con altri intermediari e con emittenti. Non sono tenuti all’indipendenza di giudizio e possono trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse con i propri clienti tali da nuocere ai loro interessi. Tali conflitti possono essere tanto più significativi quando l’intermediario svolge non solo attività di raccolta e gestione di risorse finanziarie ma anche di impiego.
Per meglio capire la portata di tali conflitti d’interesse può essere utile richiamare gli esiti di un’analisi d’impatto regolamentare effettuata dal Dipartimento del lavoro americano sui titolari di IRA, anche se riguarda un diverso contesto di mercato ovvero quello americano.
Gli IRA o “individual retirement account”, sono una forma regolamentata di piano pensionistico individuale offerto da molti intermediari finanziari che attribuisce vantaggi fiscali ai risparmi pensionistici negli USA. Gli IRA sono alimentati con contributi periodici entro limiti prestabiliti ed i titolari possono richiedere al depositario di investire la liquidità in titoli quotati o meno con alcune limitazioni.
L’analisi suggerisce che i titolari di IRA che ricevono consulenza d’investimento viziata da conflitti d’interesse possono attendersi una sotto-performance nei propri investimenti di un punto e mezzo percentuale medio all’anno nei successivi 20 anni. Studi recenti inoltre mostrano che la vasta maggioranza degli Americani comprensibilmente ma erroneamente credono che i loro consulenti finanziari siano obbligati ad agire nel loro migliore interesse; ma la realtà è ben diversa. Molti consulenti mettono in primo luogo i migliori interessi dei propri clienti, altri no e le regole attuali negli USA rendono più difficile per i consulenti finanziari che cercano di operare correttamente di competere e difficile per i consumatori sapere di chi fidarsi. La riforma regolamentare in atto da parte del Dipartimento del lavoro americano richiede che i consulenti d’investimento pensionistico pongano in primo luogo il migliore interesse dei propri clienti e si conformino a determinati standard fiduciari.
Credo che anche da noi la situazione non sia molto diversa ovvero credo che i consumatori facciano molta fatica a distinguere l’essenza propria dell’operato degli ex-promotori finanziari (ora consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) rispetto a quella dei consulenti finanziari (ora consulenti finanziari autonomi) e sapere di chi fidarsi. Per questo motivo i consulenti finanziari autonomi che mettono in primo luogo i migliori interessi dei propri clienti e che cercano di operare correttamente possono (quelli già in attività) e potranno (quelli che diverranno consulenti finanziari autonomi) trovare molto più difficile competere. Senza l’aiuto delle Istituzioni ed il riconoscimento dell’utilità sociale della consulenza finanziaria priva di conflitti d’interesse i consulenti finanziari autonomi e probabilmente anche le società di consulenza finanziaria avranno, io credo, un futuro incerto a tutto svantaggio dei consumatori.
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