Il rafforzamento del dollaro rispetto all'euro non può destrare stupore. La bilancia commerciale europea è in terreno negativo (si importa più di quanto si esporti) ed in rapida contrazione. Anche il ritardo con il quale si muove la politica monetaria (eccessiva attesa nel rialzo dei tassi) gioca un ruolo importante.
venerdì 8 aprile 2022
The FAO Food Price Index* (FFPI): a new highest level since its inception in 1990.
The FAO Vegetable Oil Price Index: The sharp rise of the index was driven by higher sunflower, palm, soy and rapeseed oil prices. International sunflowerseed oil quotations increased substantially in March, fuelled by reduced export supplies amid the ongoing conflict in the Black Sea region.
(source: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/)
venerdì 4 giugno 2021
mercoledì 19 maggio 2021
Class Action all'italiana - funzionerà?
Da oggi 19 maggio 2021 (venticinque mesi dopo) entra in vigore la legge 31/2019 in materia di class action. Non è stato adottato il modello americano. Negli USA la class action è uno strumento potente, efficiente ed efficace anche a tutela dei piccoli investitori in società quotate per danni ingiustamente sofferti. Il modello italiano si discosta marcatamente da quello americano e difficilmente porterà agli stessi risultati.
Ecco alcuni dei punti di forza del modello americano: l' ”American rule” (le parti si fanno carico ognuna delle proprie spese processuali inclusi gli onorari degli avvocati a meno di diverse regole generali); le “contingent fees” (il difensore riceve per la sua attività una percentuale concordata delle somme recuperate dalla causa anziché l'onorario); il meccanismo del “opt-out” (la possibilità per il danneggiato di escludersi dal giudizio dopo essere stato ex lege coinvolto nel procedimento) anziché del “opt-it” (è necessario l’atto di adesione del componente della classe per poter essere coinvolto).
giovedì 13 maggio 2021
giovedì 16 luglio 2020
la consulenza in materia di investimenti è attività e servizio d'investimento soggetto a riserva di legge
Il servizio che: costituisce
raccomandazione (che implica un’opinione); si riferisce ad una o più operazioni
(come comprare, vendere, tenere, sottoscrivere, riscattare, etc. …) su determinati
strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, quote di OIC, etc. …); si basa
sulla considerazione delle circostanze di una persona (come informazioni
personali, bisogni, aspettative, profilo di rischio); non è indirizzata al
pubblico indistinto e la raccomandazione è fatta ad una persona nella sua
qualità di investitore o potenziale investitore, integra a tutti gli effetti
l’attività e servizio d’investimento denominato “consulenza in materia di
investimenti”.
Tale servizio rientra tra quelli riservati per
legge, ai soggetti abilitati (di cui all’art.1, co.1, lett. r, del DL 58/1998)
sostanzialmente Banche, SIM, talune imprese di investimento, SICAV, SICAF, talune
GEFIA e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del T.U. bancario. La
riserva di attività (di cui all’art. 18 del DL 58/1998) non pregiudica (ai
sensi dell’art. 18-bis e 18-ter del DL 58/1998) la possibilità rispettivamente
per le persone fisiche (consulenti finanziari autonomi) e per le società (di
consulenza finanziaria) costituite in forma di S.p.a. o di S.r.l., in possesso
di specifici requisiti ed iscritte in una sezione apposita dell’albo unico dei
consulenti finanziari alla cui tenuta provvede apposito Organismo di vigilanza
(O.C.F.), di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a
valori mobiliari e a quote di O.I.C., senza detenere fondi o titoli
appartenenti ai clienti.
L’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti, in
assenza di autorizzazione, integra la fattispecie di abusiva prestazione di
servizi e attività di investimento, punita ex art. 166 del DL 58/1998 con la
reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila (trattasi di reato di pericolo
astratto; punisce l’abusivismo non perché dall'esercizio dell’attività senza
autorizzazione possa derivare una danno ovvero un’offesa sostanziale e
determinata, ma perché si presume che da tale fatto possa derivare un pericolo).
È opinione dello scrivente che commercialisti,
avvocati, altre persone liberi professionisti diversi dai sopra-richiamati soggetti abilitati ed ove non iscritti all'albo
unico dei consulenti finanziari che dovessero fornire, dietro specifica
remunerazione, consulenza in materia di investimenti nell'esercizio della loro tipica
professione, rischino concretamente di ricadere nella sopra-richiamata
fattispecie di reato.
lunedì 15 giugno 2020
I consulenti finanziari autonomi sono liberi professionisti e possono promuovere e prestare il proprio servizio anche in luogo diverso dal domicilio eletto
Leggo oggi in un articolo di Plus24(IlSole24Ore) "I consulenti finanziari che prestano offerta fuori sede sono liberi professionisti", una frase che merita chiarimenti ed approfondimenti. La mia opinione è che liberi professionisti siano i consulenti finanziari autonomi ma non i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Infatti, in base alle definizioni di treccani.it, libero professionista è "chi esercita una professione liberale [dal lat. liberalis "proprio di uomo libero"] in modo indipendente, senza rapporto di subordinazione nei confronti dello stato o di un datore di lavoro." Il TUF (DL 58/1998) chiarisce all'art. 31, co.2, che "l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.", il soggetto per cui opera (art.31,co.2-bis) e da cui riceve l'incarico (cfr. art.31, co.3). L'attività è l'offerta fuori sede (art.31, co.1) esercitata professionalmente, in qualità di agente collegato, come dipendente, agente o mandatario (art.1, co.5-septies) ovvero "la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività" (art.30, co.1). Dalla lettura di quest'ultima norma parrebbe potersi affermare che se da una parte la promozione o il collocamento di strumenti finanziari sono affidati al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, dall'altra chi presta promuove o colloca il servizio o l’attività di investimento (tra cui la consulenza in materia di investiementi) è l'intermediario finanziario (Banca, SIM, SGR, SICAV, SICAF, impresa d'investimento, etc...). Nel caso invece del consulente finanziario autonomo (che ex art. 30-bis, co.1, può promuovere e prestare il proprio servizio anche in luogo diverso dal domicilio eletto) l'attività è la prestazione del servizio o attività di investimento rappresentato dalla consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti (art.18-bis). Inoltre il consulente finanziario autonomo è tenuto a soddisfare, tra gli altri, il requisito di indipendenza di cui all'articolo 5, co.1 del DM 206/2008 e non può percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio (co.3, dello stesso articolo). I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede invece sono pagati con compensi fissi (di norma se sono dipendenti) e/o variabili (provvigioni di vendita, di gestione e mantenimento agganciate alle commissioni pagate dal cliente ed incentivi agganciati agli obiettivi commerciali del relativo intermediario finanziario).
lunedì 30 dicembre 2019
Corruption is contributing to a crisis in democracy around the world
"Corruptissima re publica plurimae leges." (Cornelio Tacito, Annali, III, 27, 3).
"Lots are laws when a State is corrupted."
"Moltissime sono le leggi quando uno Stato è corrotto."
sabato 2 febbraio 2019
"Tra vent’anni non esisteranno più le aziende ma solo network dinamici, adattivi, interrelati. La pubblicità a quel punto sarà pura proiezione delle emozioni generate dai network." estratto dall'intervista che mi è stata fatta a giugno 2002 a proposito di web marketing.
Eccola di seguito per esteso.
10-6-2002, Milano
INTERVISTA
1) La marca è da sempre associata al concetto di garanzia e di promessa.
Quale pensa sarà il ruolo che il brand svolgerà sul Web?
Garanzia e promessa di cambiamento. I consumatori avranno la consapevolezza che il brand garantirà una qualità in divenire. Sarà premiato chi riuscirà a garantire al mercato un continuo arricchimento del brand.
2) Secondo David Aaker il valore della marca è dato da "una serie di attività e passività ad essa associate, al suo nome o marchio, che aggiungono o sottraggono valore al prodotto o servizio venduto da un'azienda e acquistato dai consumatori".
Le attività e le passività alle quali si fa riferimento nella seguente definizione, possono essere così raggruppate:
- brand loyalty (fedeltà alla marca)
- brand awareness (notorietà della marca)
- qualità percepita
Qual' è e quale sarà l'importanza di queste dimensioni per le marche che vogliono riscuotere successo sul Web? Quali strumenti messi a disposizione dal Web verranno maggiormente sfruttati per creare brand equity, ossia valore della marca?
Il brand non seguirà più il prodotto o il servizio ma il network. Il concetto di brand loyalty e brand awareness cederanno progressivamente il passo ad un concetto di brand misurato in termini di velocità ed intensità di penatrazione con cui un network andrà a colpire un altro network.
3) Internet offre alle aziende la possibilità di attivare una comunicazione bi-direzionale con l'utente, in tempo reale e in forma multimediale, ossia attraverso il supporto di ipertesti, video, immagini e suoni. L'utente ha la possibilità di non essere più solo un ricettore passivo dei messaggi veicolati dalle imprese, ma ha la possibilità di interagire con loro.
Quanto viene attualmente sfruttata questa possibilità dalle aziende e quali sono le proiezioni per il futuro?
L'opzione di interagire con l'azienda, sta riscuotendo successo tra gli utenti? Oppure si sentono ancora ricettori passivi?
Quali sono i principali vantaggi e le principali difficoltà offerte dalla possibilità di attivare una comunicazione di tipo bidirezionale con il consumatore?
Lo sfruttamento delle potenzialità di comunicazione bi-direzionale fatica a tenere il passo con la continua evoluzione tecnologica che mette a disposizione strumenti sempre più potenti e sofisticati. Al momento molte aziende hanno ridotto il livello dei propri investimenti nell’ IT sulla scorta del particolare momentum di mercato.
Questo è un grosso errore perché e proprio ora che bisognerebbe accelerare.
L’interazione degli utenti con le aziende diventerà attraverso un processo di osmosi tecnologica parte integrante del loro modo d’essere; pertanto a tendere più che parlare di successo dell’interazione parleremo di necessità dell’interazione. Al momento comunque molti utenti si comportano da ricettori moderatamente attivi. Difficilmente parlerei di ricettori passivi quando ci si riferisce ad utenti del web.
I vantaggi di una comunicazione bi-direzionale con il consumatore sono quelli di potersi impossessare, virtualmente per sempre, dei loro gusti, desideri, punti di forza e di debolezza; le difficoltà dipendono dal fatto che non si ha la certezza della bontà dei dati: dietro il web è molto più facile barare.
4) In che modo l'opzione di interagire con l'azienda ha cambiato il rapporto tra la marca e il consumatore?
La marca è sempre più legata all’esperienza emotiva che riesce ad evocare nel consumatore ed il surrogato di un’esperienza empirica.
5) Il WWW ha permesso la costruzione di un mercato globale, composto da segmenti che sono tra loro interconnessi e comunicano in maniera molto rapida ed efficace.
Queste conversazioni hanno creato mercati e consumatori più informati, più intelligenti e organizzati.
Queste sono alcune delle affermazioni rivoluzionarie contenute in "the cluetrain manifesto".
Come dovrebbe porsi l'azienda in un mercato composto da conversazioni tra persone sempre più informate e non da spot o cartelloni pubblicitari?
Tra vent’anni [forse prima?] non esisteranno più le aziende ma solo network dinamici, adattivi, interrelati. La pubblicità a quel punto sarà pura proiezione delle emozioni generate dai network.
6) I banner sono uno degli strumenti più diffusi per fare advertising on line.
Accanto al classico banner 468x60 è possibile trovare anche l'evoluzione di questo, ossia i cosidetti "reach media", che sono diversi da quelli originali sia per le dimensioni che per il livello di interattività consentito.
Quali pensa siano le potenzialità dei banner e in particolare dei "reach media"?
La pubblicità invasiva troverà i suoi oppositori che si affideranno alla tecnologia per controllarla ed eventualmente inibirla.
7) Qual è l'obiettivo principale dell'advertising on line e dell’integrazione di questo con l’advertising off line?
Quali sono le prospettive per il futuro?
L’obiettivo principale dell’advertising on line è lo stesso di quello off line: trasmettere emozioni insieme alle informazioni per generare consumi o comportamenti; l’integrazione con l’advertising off line può essere concepita a diversi livelli: come modalità di veicolazione all’ambiente virtuale di un brand consolidato nell’ambiente fisico; come modalità di segmentazione del fruitore secondo l’ambiente di appartenenza prevalente ovvero quello dove il suo livello di sofisticatezza nella fruizione del brand è maggiore.
8) Quale sarà la tendenza di sviluppo del ruolo dei siti: strumento attraverso il quale consolidare l’immagine o strumento attraverso il quale diffondere i propri prodotti?
Quando l’immagine sarà creata dall’utente [network ] e proiettata su altri utenti [network] che senso potrà avere il suo consolidamento? I prodotti verranno di conseguenza: non si verificherà più che prima venga creato il prodotto e poi trovato il modo per distribuirlo per il tramite della sua immagine ma bensì verrà prima colta l’esigenza di un network di utenti e sulla proiezione di questa esigenza in divenire creato poi il prodotto da fuire in tempi sempre più immediati.
9) Quali pensa siano i plus e i minus derivanti dalla convergenza tra i diversi mezzi di comunicazione utilizzati per costruire e consolidare l’immagine di marca? In particolare qual è l’influenza che la convergenza eserciterà sulla relazione tra la marca e il consumatore?
La costruzione dell’immagine di marca sarà dinamica ed in continua evoluzione quale proiezione dell’immaginario collettivo [networks]; il consolidamento non solo non sarà possibile ma nemmeno utile o necessario. Non ritengo ci sarà convergenza tra i diversi mezzi di comunicazione.
10) Quali sono gli strumenti attualmente utilizzati per mettere in pratica la filosofia alla base del Customer Ralationship Management? Quale pensa sia il ruolo del CRM nel successo di una marca on line? Quali saranno le modalità di attuazione nel futuro?
Tutti gli strumenti che permettono una profilazione dettagliata dell’utenza target e che permettono di interloquire in tempo reale.
Il ruolo del CRM nel successo di una marca on-line è quello di capire come cambia l’utente nella fruizione del brand e seguire tale evoluzione [talvolta involuzione] passo per passo. In futuro il CRM sarà una funzione intrinseca di tutti i network.
11) Se è vero che il successo di una marca, on line e off line, sta nel saper creare e mantenere una relazione col consumatore, su cosa deve essere basata questa relazione?
E’ necessario semettere di ostinarsi a perseguire concetti come quelli della fidelizzazione del cliente o peggio delle barriere all’uscita: la fidelizzazione è un concetto che non farà parte del web inteso come strumento principe per la diffusione di una tecnologia sempre più pervasiva.
Cambiare fornitore sul web sarà sempre più facile così come tracciare il grado di affidabilità di una controparte prima mai incontrata rendendo così possibile il progressivo abbattimento di qualsiasi asimmetria informativa.
12) Quali pensa siano le potenzialità di internet già individuate, ma non ancora sfruttate, nell’ambito della comunicazione? Qual è l’ostacolo che ne blocca la diffusione?
Quali sono le sue previsioni circa l’utilizzo futuro di internet, sia da parte delle aziende che da parte degli utenti?
Penso di aver già parzialmente risposto prima a questa domanda. Aggiungo solamente che l’ostacolo momentaneo alla diffusione della comunicazione web, a parte l’ostacolo tecnologico rappresentato da strumenti che hanno ancora ampi spazi di crescita qualitativa e funzionale ed un’utenza ancora non sufficientemente sofisticata, è rappresentato dal fatto che Internet è una tecnologia disruptive. Questo significa che l’effetto destabilizzante a livello globale può essere tale da richiederne uno sviluppo controllato.
13) Qual è l’influenza che il Web ha esercitato nella gestione delle operazioni di co-marketing?
Ha facilitato o reso più complicate le operazioni di partnership?
Le operazioni di partnertship e quindi il co-marketing saranno sempre più facili e normali: a tendere infatti, io ritengo, non esisterà più il concetto di azienda come ente autonomo e giuridicamente ben definito.
Copyright S.Fumagalli Romario 2002 , all rights reserved
Eccola di seguito per esteso.
10-6-2002, Milano
INTERVISTA
1) La marca è da sempre associata al concetto di garanzia e di promessa.
Quale pensa sarà il ruolo che il brand svolgerà sul Web?
Garanzia e promessa di cambiamento. I consumatori avranno la consapevolezza che il brand garantirà una qualità in divenire. Sarà premiato chi riuscirà a garantire al mercato un continuo arricchimento del brand.
2) Secondo David Aaker il valore della marca è dato da "una serie di attività e passività ad essa associate, al suo nome o marchio, che aggiungono o sottraggono valore al prodotto o servizio venduto da un'azienda e acquistato dai consumatori".
Le attività e le passività alle quali si fa riferimento nella seguente definizione, possono essere così raggruppate:
- brand loyalty (fedeltà alla marca)
- brand awareness (notorietà della marca)
- qualità percepita
Qual' è e quale sarà l'importanza di queste dimensioni per le marche che vogliono riscuotere successo sul Web? Quali strumenti messi a disposizione dal Web verranno maggiormente sfruttati per creare brand equity, ossia valore della marca?
Il brand non seguirà più il prodotto o il servizio ma il network. Il concetto di brand loyalty e brand awareness cederanno progressivamente il passo ad un concetto di brand misurato in termini di velocità ed intensità di penatrazione con cui un network andrà a colpire un altro network.
3) Internet offre alle aziende la possibilità di attivare una comunicazione bi-direzionale con l'utente, in tempo reale e in forma multimediale, ossia attraverso il supporto di ipertesti, video, immagini e suoni. L'utente ha la possibilità di non essere più solo un ricettore passivo dei messaggi veicolati dalle imprese, ma ha la possibilità di interagire con loro.
Quanto viene attualmente sfruttata questa possibilità dalle aziende e quali sono le proiezioni per il futuro?
L'opzione di interagire con l'azienda, sta riscuotendo successo tra gli utenti? Oppure si sentono ancora ricettori passivi?
Quali sono i principali vantaggi e le principali difficoltà offerte dalla possibilità di attivare una comunicazione di tipo bidirezionale con il consumatore?
Lo sfruttamento delle potenzialità di comunicazione bi-direzionale fatica a tenere il passo con la continua evoluzione tecnologica che mette a disposizione strumenti sempre più potenti e sofisticati. Al momento molte aziende hanno ridotto il livello dei propri investimenti nell’ IT sulla scorta del particolare momentum di mercato.
Questo è un grosso errore perché e proprio ora che bisognerebbe accelerare.
L’interazione degli utenti con le aziende diventerà attraverso un processo di osmosi tecnologica parte integrante del loro modo d’essere; pertanto a tendere più che parlare di successo dell’interazione parleremo di necessità dell’interazione. Al momento comunque molti utenti si comportano da ricettori moderatamente attivi. Difficilmente parlerei di ricettori passivi quando ci si riferisce ad utenti del web.
I vantaggi di una comunicazione bi-direzionale con il consumatore sono quelli di potersi impossessare, virtualmente per sempre, dei loro gusti, desideri, punti di forza e di debolezza; le difficoltà dipendono dal fatto che non si ha la certezza della bontà dei dati: dietro il web è molto più facile barare.
4) In che modo l'opzione di interagire con l'azienda ha cambiato il rapporto tra la marca e il consumatore?
La marca è sempre più legata all’esperienza emotiva che riesce ad evocare nel consumatore ed il surrogato di un’esperienza empirica.
5) Il WWW ha permesso la costruzione di un mercato globale, composto da segmenti che sono tra loro interconnessi e comunicano in maniera molto rapida ed efficace.
Queste conversazioni hanno creato mercati e consumatori più informati, più intelligenti e organizzati.
Queste sono alcune delle affermazioni rivoluzionarie contenute in "the cluetrain manifesto".
Come dovrebbe porsi l'azienda in un mercato composto da conversazioni tra persone sempre più informate e non da spot o cartelloni pubblicitari?
Tra vent’anni [forse prima?] non esisteranno più le aziende ma solo network dinamici, adattivi, interrelati. La pubblicità a quel punto sarà pura proiezione delle emozioni generate dai network.
6) I banner sono uno degli strumenti più diffusi per fare advertising on line.
Accanto al classico banner 468x60 è possibile trovare anche l'evoluzione di questo, ossia i cosidetti "reach media", che sono diversi da quelli originali sia per le dimensioni che per il livello di interattività consentito.
Quali pensa siano le potenzialità dei banner e in particolare dei "reach media"?
La pubblicità invasiva troverà i suoi oppositori che si affideranno alla tecnologia per controllarla ed eventualmente inibirla.
7) Qual è l'obiettivo principale dell'advertising on line e dell’integrazione di questo con l’advertising off line?
Quali sono le prospettive per il futuro?
L’obiettivo principale dell’advertising on line è lo stesso di quello off line: trasmettere emozioni insieme alle informazioni per generare consumi o comportamenti; l’integrazione con l’advertising off line può essere concepita a diversi livelli: come modalità di veicolazione all’ambiente virtuale di un brand consolidato nell’ambiente fisico; come modalità di segmentazione del fruitore secondo l’ambiente di appartenenza prevalente ovvero quello dove il suo livello di sofisticatezza nella fruizione del brand è maggiore.
8) Quale sarà la tendenza di sviluppo del ruolo dei siti: strumento attraverso il quale consolidare l’immagine o strumento attraverso il quale diffondere i propri prodotti?
Quando l’immagine sarà creata dall’utente [network ] e proiettata su altri utenti [network] che senso potrà avere il suo consolidamento? I prodotti verranno di conseguenza: non si verificherà più che prima venga creato il prodotto e poi trovato il modo per distribuirlo per il tramite della sua immagine ma bensì verrà prima colta l’esigenza di un network di utenti e sulla proiezione di questa esigenza in divenire creato poi il prodotto da fuire in tempi sempre più immediati.
9) Quali pensa siano i plus e i minus derivanti dalla convergenza tra i diversi mezzi di comunicazione utilizzati per costruire e consolidare l’immagine di marca? In particolare qual è l’influenza che la convergenza eserciterà sulla relazione tra la marca e il consumatore?
La costruzione dell’immagine di marca sarà dinamica ed in continua evoluzione quale proiezione dell’immaginario collettivo [networks]; il consolidamento non solo non sarà possibile ma nemmeno utile o necessario. Non ritengo ci sarà convergenza tra i diversi mezzi di comunicazione.
10) Quali sono gli strumenti attualmente utilizzati per mettere in pratica la filosofia alla base del Customer Ralationship Management? Quale pensa sia il ruolo del CRM nel successo di una marca on line? Quali saranno le modalità di attuazione nel futuro?
Tutti gli strumenti che permettono una profilazione dettagliata dell’utenza target e che permettono di interloquire in tempo reale.
Il ruolo del CRM nel successo di una marca on-line è quello di capire come cambia l’utente nella fruizione del brand e seguire tale evoluzione [talvolta involuzione] passo per passo. In futuro il CRM sarà una funzione intrinseca di tutti i network.
11) Se è vero che il successo di una marca, on line e off line, sta nel saper creare e mantenere una relazione col consumatore, su cosa deve essere basata questa relazione?
E’ necessario semettere di ostinarsi a perseguire concetti come quelli della fidelizzazione del cliente o peggio delle barriere all’uscita: la fidelizzazione è un concetto che non farà parte del web inteso come strumento principe per la diffusione di una tecnologia sempre più pervasiva.
Cambiare fornitore sul web sarà sempre più facile così come tracciare il grado di affidabilità di una controparte prima mai incontrata rendendo così possibile il progressivo abbattimento di qualsiasi asimmetria informativa.
12) Quali pensa siano le potenzialità di internet già individuate, ma non ancora sfruttate, nell’ambito della comunicazione? Qual è l’ostacolo che ne blocca la diffusione?
Quali sono le sue previsioni circa l’utilizzo futuro di internet, sia da parte delle aziende che da parte degli utenti?
Penso di aver già parzialmente risposto prima a questa domanda. Aggiungo solamente che l’ostacolo momentaneo alla diffusione della comunicazione web, a parte l’ostacolo tecnologico rappresentato da strumenti che hanno ancora ampi spazi di crescita qualitativa e funzionale ed un’utenza ancora non sufficientemente sofisticata, è rappresentato dal fatto che Internet è una tecnologia disruptive. Questo significa che l’effetto destabilizzante a livello globale può essere tale da richiederne uno sviluppo controllato.
13) Qual è l’influenza che il Web ha esercitato nella gestione delle operazioni di co-marketing?
Ha facilitato o reso più complicate le operazioni di partnership?
Le operazioni di partnertship e quindi il co-marketing saranno sempre più facili e normali: a tendere infatti, io ritengo, non esisterà più il concetto di azienda come ente autonomo e giuridicamente ben definito.
Copyright S.Fumagalli Romario 2002 , all rights reserved
mercoledì 10 ottobre 2018
martedì 6 marzo 2018
martedì 9 gennaio 2018
Consulenti finanziari autonomi in regime transitorio: debutto del nuovo anno con apparente antinomia e refuso
Consulenti finanziari autonomi in regime transitorio: debutto del nuovo anno con apparente antinomia e refuso; “la coerenza dell'ordinamento è un valore costituzionalmente protetto, su cui si basa l'affidamento del cittadino.” (wikipedia, antinomia).
Come ho già avuto modo di evidenziare in un mio precedente post,
più di 10 anni fa i consigli personalizzati d’investimento (il servizio
di consulenza in materia di investimenti) sono diventati un’attività
riservata a soggetti abilitati (gli intermediari finanziari).
L’Italia,
con la legge 164/2007, ha però previsto, transitoriamente (+10 anni!),
che detta riserva non pregiudicasse la possibilità per i soggetti (ad
es. consulenti finanziari autonomi) che, alla data del 31 ottobre 2007,
prestavano il servizio di continuare a svolgerlo senza detenere somme di
denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Questo,
fino ad un termine originariamente fissato al 30 giugno 2008 (LEGGASI
DUEMILAOTTO) e successivamente prorogato in diversi momenti (per ben
dodici volte!) sino alla data del trasferimento delle funzioni di
vigilanza dalla Consob all’organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
unico dei consulenti finanziari e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (LEGGASI DUEMILADICIASSETTE).
Il
31 dicembre 2017 è trascorso ed il trasferimento delle funzioni non si è
ancora perfezionato; quindi, a rigore di legge, chi prestava il
servizio alla data del 31 ottobre 2007 dovrebbe cessare l’attività.
Ma
la successiva legge 129/2017, se non fosse per un apparente refuso,
dovrebbe aver ulteriormente prorogato (e se così fosse in antinomia con
l’articolo 19, comma 14 della legge 164/2007) detto termine fino alla
data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari.
Il condizionale nasce dal fatto che il testo di Legge non dice “Fino alla data di avvio di operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari …” ma “Fino dalla data di avvio di operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari…” (mia la sottolineatura).
Evidentemente rapidità e coerenza non fanno parte del nostro cromosoma. Ma importa forse a qualcuno?
SOTTO TESTI DI LEGGE
Avete trovato il post interessante? Beh, considerato che
dubito possiate trovare il contenuto di questo post (soggetto a diritti di
copyright) pubblicato da qualche altro media e considerato che non avete dovuto
pagare nulla per questo contenuto sarebbe carino se prendeste in considerazione
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ma voi lo sapete l'inglese non è vero?...) .
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venerdì 15 dicembre 2017
Euro Dollaro visto alla parità per inizio 2019
Dove sarà l'euro-dollaro tra un anno? Da un punto di vista meramente statistico ci può aiutare l'interpolazione dei dati di cambio (da rilevazione settimanale) sul periodo 1999-2017. Le due linee di tendenza (rappresentate da interpolazioni polinomiali di 5° e 6° ordine) nella parte previsionale seguono direzioni opposte pur avendo un livello di attendibilità buono e pressochè uguale (R quadro intorno a 0.84). L'interpolazione di 5° grado appare però più regolare e quindi forse più attendibile. La previsione è in tal caso di un dollaro in rafforzamento con il raggiungimento della parità ad inizio 2019 (linea verde).
Le recenti scelte di politica monetaria negli USA, dove i tassi d'interesse hanno iniziato la loro risalita, ed in Europa, dove invece c'è più prudenza ad abbandonare il quantitative easing, sembrerebbero avvalorare questa tesi. Un rafforzamento dei tassi d'interesse è normale e fisiologico porti con sè un apprezzamento della divisa. Inoltre l'abbrivio dell'economia americana è nettamente più sostenuto di quello dell'economia europea.
2017 - ©DIAWONDS®
Le recenti scelte di politica monetaria negli USA, dove i tassi d'interesse hanno iniziato la loro risalita, ed in Europa, dove invece c'è più prudenza ad abbandonare il quantitative easing, sembrerebbero avvalorare questa tesi. Un rafforzamento dei tassi d'interesse è normale e fisiologico porti con sè un apprezzamento della divisa. Inoltre l'abbrivio dell'economia americana è nettamente più sostenuto di quello dell'economia europea.
venerdì 27 ottobre 2017
Il PIR conviene con il "fai da te" sotto l'ausilio di un consulente finanziario autonomo
Il PIR - Piano di risparmio individuale - rappresenta una nuova e recente modalità d’investimento finanziario, stabilita per legge, che nel rispetto di alcuni requisiti, vincoli e limiti permette di conseguire l’esenzione d’imposta sui frutti conseguiti (e di successione). Il principale vantaggio è quindi quello fiscale. Il PIR è destinato a persone fisiche residenti in Italia (requisito soggettivo); gli strumenti finanziari del PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni (requisito temporale); al PIR può essere destinato max 30.000€ per anno con limite complessivo di max 150.000€ (limiti all’entità dell’investimento); il PIR non può essere per più del 10% in strumenti finanziari dello stesso emittente o in liquidità (limite alla concentrazione); ogni anno, per almeno 2/3 dell’anno, il 70% almeno del PIR deve essere in strumenti finanziari di imprese italiane o europee (e SEE) con stabile organizzazione in Italia ed per 21% almeno solo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle quotate sul FTSE MIB o su indici equivalenti esteri (vincoli di investimento).
Accedere ad un PIR gestito (ad esempio da una Banca) significa immediatamente perdere il valore del vantaggio fiscale (peraltro aleatorio stante ad esempio il requisito temporale) o buona parte di esso a causa dei costi di gestione del prodotto. Farsi in Pir da soli, ovvero con l’aiuto di un consulente finanziario autonomo, può essere una valida soluzione a costi ridotti. E’ bene però tener presente che non essendo disponibili i mini-bond per gli investitori retail inevitabilmente il PIR dovrà avere un’esposizione di almeno il 21% in titoli azionari di società europee di piccola e media capitalizzazione mentre per il restante 79% potrà tranquillamente essere rappresentato da corporate bond e titoli di stato di buon rating.
martedì 3 ottobre 2017
Opinione di DIAWONDS® circa una previsione della DIRETTIVA EUROPEA 2014/65/UE (MiFID II).
L’ Art. 24, par. 7, lett. a), della MiFID II, prevede che: ”7. Quando l’impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa: a) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti i) dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o ii) da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;”
Tale previsione è stata integrata
nel testo del Documento per la consultazione MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL
REGOLAMENTO INTERMEDIARI IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI del 28 Luglio 2017,
da poco terminata, come segue: “Art. 109-bis.1 (Regole generali di
comportamento) 1. (…) b) i consulenti finanziari autonomi e le società di
consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari
disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in
termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire
che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;”
Orbene, è opinione di DIAWONDS® che qualsiasi investimento in strumenti
finanziari quotati è soggetto ad una componente di rischio non diversificabile ovvero
il rischio sistematico (si veda al proposito anche il glossario di BorsaItaliana). Per questo motivo non può esistere alcuna gamma di strumenti
finanziari disponibili sul mercato sufficientemente diversificati in termini di
tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti tale da “garantire” che gli
obiettivi di investimento di un cliente possano essere opportunamente
soddisfatti. Si aggiunga che l’art. 18-bis del Tuf, come modificato dal art. 2,
co. 12, del d.lgs. 129/2017 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 3, co. 1,
lett. b della MiFIDII, ha circoscritto la prestazione della consulenza in
materia di investimenti, da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle
società di consulenza finanziaria, ai valori mobiliari ed alle quote di
organismi di investimento collettivo; ne deriva che dalla gamma di strumenti
finanziari disponibili sul mercato che detti soggetti possono valutare sono
esclusi gli strumenti del mercato monetario come i buoni del tesoro, i certificati
di deposito e le carte commerciali, cui è normalmente attribuito un livello di
rischiosità estremamente contenuto se non, in taluni casi, pressoché assente. Come
può quindi definirsi “congrua” (ove congruo può intendersi, come dal vocabolarioTreccani.it, “corrispondente a determinate esigenze”) una gamma di strumenti
finanziari che escluda a priori gli strumenti del mercato monetario (ma non le quote
di organismi di investimento collettivo che investono esclusivamente in
strumenti del mercato monetario) e come si può di conseguenza “garantire"
che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti?
mercoledì 6 settembre 2017
Le Opinioni Personalizzate su Azioni e Strumenti Semplici Tornino ad Essere Libere!
Sommario
- Opinioni personalizzate su strumenti finanziari restano con la MIFIDII soggette ad autorizzazione ed a norme di comportamento ora rafforzate.
- L'Europa assimila strumenti e contenitori di strumenti finanziari.
- E' cresciuto il grado di alfabetizzazione finanziaria degli investitori che beneficiano dei progressi dell’ “information technology”.
L’Europa ha deciso nel 2004 con la direttiva MIFID (2004/39/UE) di far rientrare la consulenza in materia di investimenti (prima libera) tra i servizi d’investimento soggetti ad autorizzazione.1
Dieci anni dopo, con la MIFIDII (2014/65/UE), l’Europa mantiene soggetta ad autorizzazione la consulenza in materia di investimenti e ne rafforza le specifiche norme di comportamento.2
Ma volendo semplificare al massimo ed in gergo non tecnico, in cosa consiste la “consulenza in materia di investimenti”?
Si tratta di “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) che indirizzate ad una specifica persona diventano consigli personalizzati, come ad esempio:
“compra le Eni, tieni i BOT, vendi le Enel.” Nessuna detenzione o movimentazione di beni altrui ma solo semplici opinioni personalizzate.
In Europa per poter esprimere queste opinioni personalizzate è necessario essere autorizzati ed attenersi a scrupolose norme di comportamento.
Secondo l’Europa (MIFIDII) di base possono esprimere questo genere di consigli solo società (art.1, co.1) che devono avere almeno due persone a direzione dell’attività (art.9,co.6)3. I singoli stati membri possono però permettere, in deroga, che ad esprimere queste opinioni personalizzate siano persone o società dirette da una sola persona.
In quest’ultimo caso però non è consentito esprimere opinioni personalizzate sugli strumenti del mercato monetario come i titoli di Stato. Quindi: “compra le Eni, tieni le Telecom, vendi le Enel” ma non: “compra i BOT” o “vendi i BOT”.
Le “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) possono anche non essere indirizzate ad una specifica persona ma al pubblico; in tal caso diventano consigli non personalizzati cioè “ricerca in materia di investimenti”.
In Europa per poter esprimere queste opinioni non personalizzate non è necessario essere autorizzati ma bisogna invece attenersi a scrupolose norme di comportamento come ad esempio rendere note tutte le opinioni espresse negli ultimi dodici mesi (R.D. 958/2016/UE, art. 4, co. 1, lettera i) e questo ritengo valga anche per i “financial bloggers” percepiti dai risparmiatori come dotati di esperienza o di competenza finanziaria.
Ora, a mio modesto parere, al Legislatore europeo sono forse sfuggite due importanti considerazioni:
- sono stati assimilati strumenti finanziari e contenitori di strumenti finanziari;
- un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari con un accresciuto grado di alfabetizzazione finanziaria e grazie ai progressi tecnologici fruisce di strumenti informativi distribuiti sempre più sofisticati e facilmente accessibili.
Venendo al primo punto.
Gli strumenti finanziari sono fondamentalmente: azioni, obbligazioni, titoli di stato, derivati e quote di OICR. Gli OICR però sono in un certo senso contenitori delle precedenti quattro categorie di strumenti in cui normalmente investono; sono cioè strumenti finanziari contenitori di strumenti finanziari.
Se è vero che il numero e la complessità degli OICR è andato progressivamente crescendo lo stesso non può parimenti dirsi per le azioni ed i titoli di stato. Forse è cresciuto il numero di società quotate ma che ne sia cresciuta la complessità è assolutamente discutibile.4
Quanto al secondo punto.
Chiunque oggi voglia investire direttamente in azioni trova facilmente informazioni su Internet: bilanci ufficiali anche storici delle società, risultati periodici commentati, conference-call trascritte, presentazioni, una vastissima produzione di studi e ricerche buy-side e sell-side spesso accessibili gratuitamente, video, etc. …
Tra l’altro questi studi e ricerche sono opinioni non personalizzate che dovrebbero conformarsi alle regole di comportamento previste dall’Europa ma essendo spesso diffuse al di fuori dell’Europa ed accessibili tramite Internet sfuggono totalmente a tali previsioni.
Chi vuole investire direttamente in società quotate ha la possibilità oggi di conoscere le dimensioni di una società, chi la conduce, se sta realizzando guadagni o perdite, l’andamento del fatturato nel tempo, se paga dividendi e grazie ad applicativi per l’elaborazione di dati finanziari gratuiti e facilmente reperibili su Internet può effettuare confronti tra un elevatissimo numero di società quotate.
Inoltre il grado di alfabetizzazione degli investitori è indubbiamente cresciuto nel tempo.
Questo sempre maggior numero di investitori alfabetizzati che opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di informazioni sempre più ampia ed articolata vede, secondo la mia opinione, progressivamente diminuire e non incrementare la propria dipendenza dalle opinioni personalizzate.
E’ parimenti vero però che strumenti finanziari come le quote di OICR sono cresciuti in numero e complessità. Per questa categoria di strumenti la dipendenza degli investitori da opinioni personalizzate è probabilmente cresciuta ed un rafforzamento delle norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela ed il livello di protezione degli investitori è certamente giustificabile.
Per concludere: la formazione e l’ applicazione delle leggi finanziarie europee impiegano un tempo eccessivamente lungo per poter stare al passo con l’evoluzione del mercato e nel caso specifico del servizio di consulenza in materia di investimenti sarebbe stato opportuno rendere con la MIFIDII tale servizio libero (non soggetto ad autorizzazione) limitatamente a determinati strumenti finanziari come le azioni, le obbligazioni non strutturate ed i titoli di stato.
Se è giusto ed utile che i rapporti tra individui siano regolati, una eccessiva regolamentazione riduce l’efficienza ed in ultima analisi distrugge valore.
1 Al terzo considerando della MIFID si legge infatti: “Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un'autorizzazione.”
2 Al settantesimo considerando della MIFIDII si legge infatti: “Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione affinché gli investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. Quando la direttiva 2004/39/CE è stata adottata, la crescente dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate ha reso necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche norme di comportamento. A motivo dell’importanza sempre considerevole delle raccomandazioni personalizzate per i clienti e della crescente complessità di servizi e strumenti è necessario rafforzare le norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori.”
3 Si noti che ciò potrebbe forse confliggere con il diritto e principio della libertà di esercitare un’attività di cui al 166° considerando della MIFIDII.
4 Il motivo per cui l’investitore in società quotate (ovvero in azioni) debba godere di un elevato livello di protezione e, con la MIFID II, se ne debba accrescere la tutela meriterebbe approfondimenti. Tra l’altro è opportuno ricordare che ai sensi della nostra Costituzione (art.47, secondo paragrafo) la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare all’ investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese non solo indiretto (quale potrebbe essere quello attraverso OICR) ma anche diretto.
LE OPINIONI ESPRESSE DA DIAWONDS®: SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTO; SONO FORNITE SOLO PER INFORMAZIONE GENERALE SENZA GARANZIA ALCUNA; NON RAPPRESENTANO IN ALCUN MODO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O SERVIZI O ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO O SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO; NON COSTITUISCONO RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE E NON TENGONO IN CONTO DEI PARTICOLARI OBIETTIVI D'INVESTIMENTO, SITUAZIONI FINANZIARIE O BISOGNI DI QUALSIASI PARTICOLARE PERSONA; NON RAPPRESENTANO CONSULENZA LEGALE, FISCALE, ASSICURATIVA O FINANZIARIA; NON DEVONO COSTITUIRE LA BASE PER DECISIONI D'INVESTIMENTO MA QUALSIASI DECISIONE D'INVESTIMENTO DEVE BASARSI ESCLUSIVAMENTE SU ESISTENTI INFORMAZIONI PUBBLICHE E NON SU DETTE OPINIONI. IN NESSUN CASO DIAWONDS® POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIVOGLIA GENERE DERIVANTI DALL'USO DA PARTE DI CHICCHESSIA DELLE INFORMAZIONI DALLO STESSO PRODOTTE E PUBBLICATE. DIAWONDS® È UN MARCHIO REGISTRATO IN EUROPA. MATERIALE SOGGETTO A COPYRIGHT. NON RIPRODUCIBILE SENZA IL CONSENSO
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