martedì 18 luglio 2017

E' lecito in Italia emettere una Cryptocurrency?


La Banca d'Italia nel suo documento del 30 Gennaio 2015 dal titolo "Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali ”" scrive tra l'altro:

"In Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. Si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)."

Le attività di emissione di valuta virtuale quindi potrebbero concretizzare la violazione di disposizioni penalmente sanzionate. 

Ci si domanda allora: ma i cosiddetti "miners" (su cui si fonda l'esistenza stessa delle blockchain che stanno a fondamento di tutte le cryptocurrency) non si chiamano così proprio perché contribuiscono all'emissione di crypto valute come ad esempio i Bitcoin?

Un paese cresce quando ci sono regole chiare e condivise. 

martedì 11 luglio 2017

art. 3, paragrafo 2°, Costituzione Italiana

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

mercoledì 29 marzo 2017

I PIR, piani di risparmio a lungo termine, sono un diritto dei consumatori/risparmiatori non una facoltà degli intermediari.

Marco Piazza del Sole24ore lo scorso 24 marzo (pg. 46 – Norme e Tributi) ha tagliato corto sui PIR: “I Pir in forma di depositi a custodia, amministrazione o gestione in regime di risparmio amministrato richiedono complessi interventi informatici degli intermediari. Perciò l’industria del risparmio propone soprattutto la costituzione di due tipologie di Pir. …”.

Ma a me - dice il Cliente di DIAWONDS® - sinceramente non interessano le tipologie di Pir proposte dall’industria del risparmio: sottoscrizione di quote di OICR “Pir compliant” presso le SGR o apertura di rapporto di custodia e amministrazione in regime di risparmio amministrato presso banche, sim, fiduciarie o altri intermediari abilitati in cui inserire quote di OICR “Pir compliant”. 
Io voglio potermi costituire il mio Pir da solo, decidendo a quali investimenti qualificati (ovvero Pir compliant) destinare le mie somme. Voglio cioè scegliermi le azioni qualificate su cui investire una ad una. Per fare questo è necessaria l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato avvalendosi di un intermediario abilitato (art.1 comma 101 della Legge 232/2016). Ma se non dovessi trovare alcun intermediario abilitato disposto a ciò (perché richiede complessi interventi informatici) perderei quello che io ritengo un diritto ad un beneficio fiscale. 

Sul punto un’associazione dei consumatori si è espressa così: “… non sempre le facoltà previste dalla legge vengono ritenute commercialmente applicabili dalle banche che non hanno alcun obbligo di perfezionare prodotti di nicchia. …”.

DIAWONDS® crede invece che esista un preciso obbligo da parte degli intermediari abilitati richiamati dall’art.1 comma 101 della Legge 232/2016 di mettere i consumatori/risparmiatori in condizione di poter beneficiare di un diritto che una legge dello Stato offre loro anche quando il Pir se lo vogliono fare da soli.

mercoledì 15 marzo 2017

Assessing a possible impact of a 25bp rate hike

Based on a simplified DCF model DIAWONDS® has estimated the possible impact of a 25bp rate hike on the value of the first 73 companies by market cap., of the S&P500 index, different from financial and insurance companies, which together represent the 50% of the total market cap. of the index itself as at march 14, 2017. Here are the basic assumptions: Total free cash flows of the 73 companies: $498.9 B. WACC: 7.5% (adj. beta: 0.96; risk free: 2.6%; ERP: 6.12%; tax rate: 20.3%) Annual FCF’s growth expected for the next 10Y: 2.9% Annual FCF's growth expected beyond 10Y in perpetuity: 2.8% Total financial debt: $1,828.7 B Total cash: $938.1 B Total value of equity: $10,058.5 B Total market cap. of the 73 companies: $10,893 B Total value of equity when the WACC is increased by 25bp: $9,508 B, which means a 5.5% reduction in the total value of the 73 companies. It seems like the market does not bother about what a reduction in value means and instead it keeps going on in its rise.

Disclaimer


venerdì 17 febbraio 2017

Relativamente ai piani di risparmio a lungo termine (i cosiddetti PIR di cui all’art.1, comma 100, Legge 232/2016), al fine di evitare la decadenza dal beneficio fiscale devono essere rispettate alcune condizioni ma una di queste parrebbe impossibile.


Già il sole 24 ore (si veda articolo su Plus del 11 febbraio 2017 di F. Pezzatti) ha evidenziato come stando all’attuale testo di legge i PIR, contraddittoriamente, potrebbero essere solo azionari. Infatti il comma 101 (relativo al PIR), fa riferimento agli investimenti qualificati di cui al comma 90 che a sua volta fa riferimento al comma 89 che indica, come investimenti qualificati: a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a). Il comma 102 (sempre relativo al PIR), in relazione agli investimenti destinati al PIR, fa invece riferimento a “strumenti finanziari” qualificati la cui definizione include tra l’altro le obbligazioni, gli strumenti del mercato monetario ed i derivati. In realtà, evidenzia DIAWONDS®, supponendo che gli investimenti qualificati siano in OICR qualificati e questi vengano rimborsati prima del quinquennio (oppure nel caso di liquidazione delle imprese qualificate), il controvalore conseguito potrebbe essere investito non solo in azioni qualificate ed OICR qualificati ma anche in strumenti monetari (eccetto i titoli di stato non essendo lo Stato un'impresa), obbligazioni e/o in derivati qualificati e questo attenendosi alla lettera della norma di cui al comma 106, ultimo capoverso. Il problema è che se poi questi ultimi dovessero “scadere” nel quinquennio, decadrebbero dal beneficio fiscale non potendo essere il controvalore conseguito reinvestito dal momento che il comma 106 norma solo il caso di “rimborso” e non quello della “scadenza”.
DIAWONDS® da parte sua intende aggiungere le seguenti considerazioni.
La prima condizione (per il beneficio fiscale) di cui al comma 102 “per almeno i due terzi dell'anno” (… “le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti” …) non è applicabile agli strumenti finanziari diversi dagli OICR perché ai sensi del comma 106 gli “Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.”  (quelli che vengono rimborsati prima del quinquennio devono essere reinvestiti in investimenti qualificati entro trenta giorni ai sensi del comma 106); di conseguenza la stessa dovrebbe riferirsi agli strumenti contenuti negli OICR, ma il comma 104 prevede che sono considerati investimenti qualificati gli OICR (italiani, UE, SEE) che investono “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”, ovvero senza alcun richiamo della prima condizione di cui al comma 102. Quindi non potrà mai succedere che, per un terzo dell’anno, somme o valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine risultino non investiti negli strumenti finanziari indicati nel comma 102. Tra l’altro ai sensi del comma 107 il venir meno della condizione di cui al comma 104, ovvero “per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.”,  comporta la decadenza dal beneficio fiscale per lo specifico strumento finanziario.
Si aggiunge un’ulteriore considerazione.
I commi 91 (riferibile agli enti di previdenza obbligatoria) e 94 (riferibile alla previdenza complementare) che fanno riferimento, il primo attraverso il comma 88 ed il secondo attraverso il comma 92, agli investimenti qualificati di cui al comma 89  ( a) le azioni o quote di imprese (italiane, UE, SEE) e b) le quote o azioni di OICR (italiani, UE, SEE) che investono prevalentemente nelle prime (lettera a) ) trattano, tra l’altro, i casi di “rimborso” o “scadenza” il primo dei titoli ed il secondo degli strumenti finanziari oggetto di investimento senza considerare che azioni ed OICR non possono “scadere”.
Mentre il già richiamato comma 106 non parla di “scadenza” ma solo di “rimborso”.
Per concludere, stando all’attuale testo di Legge, è opinione di DIAWONDS®: che il Legislatore abbia previsto che inizialmente i PIR siano solo azionari ma che poi possano, in determinati casi, divenire anche obbligazionari e/o monetari con una casistica particolare per gli strumenti derivati; che, pena decadenza dal beneficio fiscale, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine debbano risultare sempre investiti e non solo per almeno i due terzi dell'anno, essendo la prima condizione di cui al comma 102 condizione impossibile.
Le opinioni espresse da DIAWONDS®: sono soggette a cambiamento; sono fornite solo per informazione generale senza garanzia alcuna; non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento o sollecitazione all'investimento; non costituiscono raccomandazioni personalizzate e non tengono in conto dei particolari obiettivi d'investimento, situazioni finanziarie o bisogni di qualsiasi particolare persona; non rappresentano consulenza legale, fiscale, assicurativa o finanziaria; non devono costituire la base per decisioni d'investimento ma qualsiasi decisione d'investimento deve basarsi esclusivamente su esistenti informazioni pubbliche e non su dette opinioni. In nessun caso DIAWONDS®  potrà essere ritenuto responsabile di danni di qualsivoglia genere derivanti dall'uso da parte di chicchessia delle informazioni dallo stesso prodotte e pubblicate. DIAWONDS® è un marchio registrato.

martedì 3 gennaio 2017

Who Cares?

Era il primo settembre del 2007 quando su Plus Attualità de Il Sole 24 Ore (Ma.l.C./ pag.15) veniva pubblicato l’articolo: “Consulenti finanziari. Il futuro dei professionisti «fee only» con l'approvazione della Mifid. Un tavolo per le norme transitorie. Definirà come si potrà svolgere la professione in attesa dell'albo.”

Sono passati quasi dieci anni, sei governi (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni - in carica), la Mifid sta per essere soppiantata dalla Mifid II e le norme transitorie sono ancora transitorie, cioè sono state prorogate di semestre/anno in semestre/anno per ben dodici volte senza che i consulenti «fee only», ovvero quelli remunerati a parcella e privi di alcun legame di dipendenza, mandato o agenzia con gli intermediari finanziari abbiano ricevuto piena legittimazione.

L’albo dei promotori finanziari (ora consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) è stato recentemente ridenominato “albo unico dei consulenti finanziari” per far spazio, in apposite sezioni, alle società di consulenza finanziaria (diverse dai soggetti abilitati) ed ai consulenti finanziari autonomi (i «fee only» o consulenti finanziari buy-side) ma le sezioni di quest’ultimi ancora non sono operative e presumibilmente, io credo, non lo saranno fino al 3 luglio 2017 e forse oltre stando ai contenuti dell’ultima proroga.

Ma cosa si intende per regime transitorio? Beh semplice: prima del recepimento in Italia della Mifid ovvero prima del primo novembre 2007 tutti potevano dare liberamente consigli d’investimento a chiunque (ad esempio “compra Eni, vendi Fiat, tieni Bot e CCT” e questo senza alcun accesso ai fondi dei clienti) a prescindere da qualsiasi esperienza pregressa, professionalità, copertura assicurativa, rapporti con emittenti e intermediari etc.…

A seguito del recepimento nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 164/2007 della direttiva europea 2004/39/CE (appunto la Mifid), la consulenza in materia di investimenti è stata ricondotta fra i "servizi e attività di investimento", il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato a soggetti abilitati (gli intermediari finanziari). L’articolo 19 (Disposizioni finali e transitorie [n.d.r. appunto il regime transitorio]), comma 14, della legge 164/2007 ha previsto che detta riserva di attività non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti fino ad un termine originariamente fissato al 30 giugno 2008 e successivamente prorogato in diversi momenti alla data ultima di recepimento in Italia della Mifid II (il 3 luglio 2017) anche ai fini dell’adeguamento alla MiFIR e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Chi negli ultimi circa dieci anni si è trovato a soddisfare le condizioni stabilite dal regime transitorio ha potuto operare in qualità di consulente finanziario «fee only» apparentemente avvantaggiandosi di una situazione di privilegio in un mercato inaccessibile ad altri; di fatto ha subito gli effetti dannosi di norme incerte, del mancato riconoscimento pubblico della professione e, conseguentemente, di una domanda del servizio offerto che non ha potuto svilupparsi adeguatamente.

Si tratta di questioni che, secondo l’opinione di DIAWONDS, meriterebbero l’approfondimento da parte di enti come il Ministero del Lavoro (come per certi aspetti già avvenuto in altri paesi), dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di talune Istituzioni europee, ma DIAWONDS dubita che chi ha subito danni, anche ingenti, in questi anni troverà mai alcun giusto ristoro.


Perché? Semplicemente perché non interessa a nessuno, investitori in primis.
                               

Ecco di seguito le dodici proroghe intervenute (modifiche dell’articolo 19, comma 14, della Legge 164/2007):

03/06/2008 Il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni con L. 2 agosto 2008, n. 129 (con l'art. 4-bis).

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (con l'art. 41, comma 16-bis).

01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (con l'art. 23, comma 7).

30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, (con l'art. 1, comma 14).

29/12/2010 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, (con l'art. 1, comma 1).

29/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, (con l'art. 23, comma 1).

29/12/2012 La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla L.
24 febbraio 2012, n. 14 (con l'art. 1, comma 388).

26/06/2013 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n.150), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la proroga al 31 dicembre 2013 del termine e del regime giuridico di cui alla disposizione (indicata nella Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) dell’art.23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"”; termine quest’ultimo anticipato in sede di conversione: “le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014"” e poi scaduto senza l’intervenuto di alcuna proroga come analogamente già successo a gennaio 2009).

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"“).

30/12/2015 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47), ha disposto (con l'art. 10, comma 4) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".”)

30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) ha disposto (con l’art.13, comma 5) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".”)


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