mercoledì 10 ottobre 2018
martedì 6 marzo 2018
martedì 9 gennaio 2018
Consulenti finanziari autonomi in regime transitorio: debutto del nuovo anno con apparente antinomia e refuso
Consulenti finanziari autonomi in regime transitorio: debutto del nuovo anno con apparente antinomia e refuso; “la coerenza dell'ordinamento è un valore costituzionalmente protetto, su cui si basa l'affidamento del cittadino.” (wikipedia, antinomia).
Come ho già avuto modo di evidenziare in un mio precedente post,
più di 10 anni fa i consigli personalizzati d’investimento (il servizio
di consulenza in materia di investimenti) sono diventati un’attività
riservata a soggetti abilitati (gli intermediari finanziari).
L’Italia,
con la legge 164/2007, ha però previsto, transitoriamente (+10 anni!),
che detta riserva non pregiudicasse la possibilità per i soggetti (ad
es. consulenti finanziari autonomi) che, alla data del 31 ottobre 2007,
prestavano il servizio di continuare a svolgerlo senza detenere somme di
denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Questo,
fino ad un termine originariamente fissato al 30 giugno 2008 (LEGGASI
DUEMILAOTTO) e successivamente prorogato in diversi momenti (per ben
dodici volte!) sino alla data del trasferimento delle funzioni di
vigilanza dalla Consob all’organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
unico dei consulenti finanziari e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (LEGGASI DUEMILADICIASSETTE).
Il
31 dicembre 2017 è trascorso ed il trasferimento delle funzioni non si è
ancora perfezionato; quindi, a rigore di legge, chi prestava il
servizio alla data del 31 ottobre 2007 dovrebbe cessare l’attività.
Ma
la successiva legge 129/2017, se non fosse per un apparente refuso,
dovrebbe aver ulteriormente prorogato (e se così fosse in antinomia con
l’articolo 19, comma 14 della legge 164/2007) detto termine fino alla
data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari.
Il condizionale nasce dal fatto che il testo di Legge non dice “Fino alla data di avvio di operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari …” ma “Fino dalla data di avvio di operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari…” (mia la sottolineatura).
Evidentemente rapidità e coerenza non fanno parte del nostro cromosoma. Ma importa forse a qualcuno?
SOTTO TESTI DI LEGGE
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